Civile

Riforma Cartabia, rinvio pregiudiziale in Cassazione anche nel processo tributario

Il nuovo istituto, introdotto dalla riforma del processo civile, trova applicazione anche per le controversie fiscali. A questa conclusione è approdata la Cgt Agrigento con un’ordinanza del 31 marzo

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di Giovanni Negri

Rinvio pregiudiziale in Cassazione anche nel processo tributario. Il nuovo istituto, introdotto dalla riforma del processo civile, trova applicazione anche per le controversie di natura fiscale. A questa conclusione è approdata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento con ordinanza del 31 marzo in una lite sul diritto al contributo a fondo perduto (articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020).

Lungamente l’ordinanza si confronta in termini di ammissibilità sulla possibilità di utilizzare il nuovo istituto nel contesto del giudizio tributario, dopo che dalla riforma di quest’ultimo una previsione analoga era stata prima prevista e poi stralciata. Un’esclusione che, ricorda l’ordinanza, per ragioni di ordine sistematico, potrebbe far ritenere che il rinvio pregiudiziale deve essere escluso nel contesto delle liti fiscali.

E tuttavia, l’ordinanza di Agrigento che a questo punto chiama in causa direttamente la Cassazione che anche su questo aspetto sarà chiamata a esprimersi ritiene invece possibile fare ricorso all’istituto, che ha l’obiettivo insieme di alleggerire il contenzioso e assicurare un’interpretazione uniforme di disposizioni controverse.

In questo senso milita una serie di elementi, come lo sviluppo parallelo delle riforme del processo civile (in vigore dal 28 febbraio) e tributario, o la valorizzazione del ruolo della Cassazione, anche nella materia del contenzioso fiscale, di organo giurisdizionale chiamato a garantire l’uniformità del diritto oggettivo .

La stessa legge n. 130/22, di riforma del processo tributario, mette in evidenza l’ordinanza, attribuisce al Primo presidente della Cassazione il compito di adottare provvedimenti organizzativi per stabilizzare gli orientamenti di legittimità e agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti davanti alla Corte. «Ora - si legge nell’ordinanza -, proprio le esigenze appena ricordate potrebbero completarsi in modo armonico con l’istituto del rinvio pregiudiziale in materia tributaria, anzi costituendone la naturale proiezione dal basso nell’ambito della giurisdizione tributaria di merito».

In questa direzione vanno poi sia l’ultima Relazione del Primo presidente per l’inaugurazione dell’anno giudiziario sia la Relazione dell’Ufficio del Massimario dedicata alla riforma del processo civile, concordi nel sostenere l’unicità del rito del processo civile, indipendentemente dalla materia trattata. La Sezione tributaria, peraltro, si osserva, per quanto concepita come sezione specializzata, non realizza un ordine autonomo.

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