Famiglia

Riforma civile: il Tribunale per la famiglia rafforza le tutele per i soggetti più deboli

Si introducono regole processuali uniformi, organiche e coerenti: contraddittorio, rispetto dei tempi, ecc.

di Francesco Machina Grifeo

Con l'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge delega al Governo per l'efficienza del processo civile, già approvato dal Senato, arriva il via libera definitivo anche alle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. I voti favorevoli sono stati 364, mentre quelli contrari 32. Solo 7 i deputati astenuti.

Con una grande innovazione ordinamentale nasce, dunque, il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. L'articolazione prevede l'istituzione di Tribunali circondariali e, quale organo centrale, di un Tribunale distrettuale. I Tribunali per i minorenni verranno così trasformati valorizzandone le specializzazioni. Il Tribunale sarà supportato anche da un Ufficio del Processo, costituito da giudici onorari.

La riforma introduce anche per il giudizio minorile regole processuali uniformi, organiche e coerenti, a garanzia dei diritti delle parti, e cioè: contraddittorio, rispetto dei tempi, contenuto e deposito degli atti, poteri del giudice, ecc.. Previsto anche l'impegno del Governo di mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale (agli articoli 330-333 c.c.). La riforma processuale non incide sul diritto sostanziale di famiglia ma ne incrementa le garanzie in giudizio.

L'articolo 403 del c.c., in particolare, attribuisce all'autorità, la possibilità di mettere in sicurezza i minori (in caso di maltrattamenti ad esempio) o affidandoli a familiari idonei o in una casa famiglia. Sino ad oggi invece la legge non prevedeva tempi definiti, per cui poteva accadere che i bambini stessero mesi in una casa famiglia, "in via provvisoria", senza l'assunzione di adeguati provvedimenti e senza che nulla di fatto succedesse.

Ora invece il servizio sociale deve comunicare alla Procura dei Minorenni entro 24 ore il provvedimento di affido del minore alle case famiglie. E le Procure devono riferire al giudice, che può o convalidare o revocare. Il giudice, dunque, valuta sommariamente la legittimità del provvedimento e prima di adottare la decisione definitiva convoca i genitori. L'innovazione introduce il principio per cui ogni intervento deve passare attraverso un giudice del Tribunale della famiglia.

Attualmente, il Tribunale per i minorenni è solo distrettuale. Con la nuova struttura del Tribunale delle famiglie (articolata come detto in Tribunali circondariali e Tribunale distrettuale) si garantisce la prossimità, ma non si mortifica, anzi si valorizza la specializzazione del giudice minorile. Attraverso la definizione delle piante organiche, infatti, ci sarà una sezione specializzata del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso ogni sede circondariale. Per garantire la prossimità, il nuovo Tribunale non si occupa solo dei minorenni, ma anche delle questioni riguardanti la famiglia (tipo: separazioni, divorzio (in sede circondariale).

Casi di violenza
Nei casi in cui, ad esempio in un giudizio di separazione, la donna alleghi di essere vittima di violenza, questo impone ai giudici di adottare provvedimenti di protezione (articolo 342 bis), di accorciare i termini di decisione e di munirsi di poteri di accertamento sommario. In queste ipotesi, il giudice non deve proporre la conciliazione (la Convenzione di Istanbul vieta che in caso di violenza, si tenti la mediazione).

Articolo 342 bis – Con l'ordine di protezione, si può chiedere di allontanare il convivente violento. È una misura urgente, immediata. Fino ad ora, non era consentita al Tribunale dei minorenni, che poteva allontanare il convivente della madre, ad esempio solo se c'era un rischio per i minori. Ora, partendo dal presupposto che la violenza sulla donna rappresenta un pregiudizio anche per i minori, si prevede che lo strumento dell'articolo 342 bis possa essere usato anche dal Tribunale dei minori e anche nei casi in cui la convivenza è cessata.

In casi di violenza emersi nei procedimenti civili il giudice fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale. Con inevitabile allungamento dei tempi e rischi per le vittime di violenza. Ora invece si introduce la necessità di un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie: il giudice civile può raccordarsi con quello del penale, se trova, ad esempio nei casi di separazione, tracce di violenza. E a sua volta, la Procura deve mettere a conoscenza del giudice civile, eventuali atti contro il coniuge violento. L'obiettivo è favorire la rapidità di provvedimenti a tutela della donna vittima di violenza e del minore. Per questo, si rendono ora possibili al giudice civile dei primi accertamenti anche sommari, per verificare la violenza, e la possibilità di provvedimenti di protezione.

Allontanamento di minori - Viene disciplinato con principio di delega anche il momento dell'esecuzione che deve avvenire attraverso l'ascolto anche del minore, il contradditorio, e solo come extrema ratio, quando è a rischio la salute del bambino, si prevede il ricorso alla forza pubblica.

Per altri casi molto comuni, tipo quello del genitore separato che non fa vedere il figlio all'altro genitore, prima di tutto, il giudice - insieme a servizi sociali e Asl - deve trovare nel contraddittorio forme di esecuzione del suo provvedimento, che non siano tali da determinare traumi nel minore.

Formazione - Cresce l'attenzione alla formazione dei giudici, ad esempio per fronteggiare i casi di padri violenti, attraverso un accertamento tempestivo dei fatti. Più attenzione anche alla necessità di mettere in sicurezza le vittime della violenza, che possono essere sia donne che minori. La casa famiglia per i figli deve essere però un'opzione residuale (infatti, capita anche che alle donne vittime di violenza vengano tolti anche i figli). La formazione viene prevista anche per i consulenti tecnici che non possono essere l'unico mezzo di prova. Via libera ad albi per gli specializzati in neuro psichiatria infantile.

Tutela della donna - In casi di inferiorità economica la parte debole può chiedere al giudice che una parte dei redditi possa essere messa a sua disposizione. Esempio: la casalinga ha diritto ad una quota dello stipendio del marito, anche in assenza di separazione (è un altro principio di delega).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©