Il CommentoCivile

Riforma del processo civile, il procedimento semplificato di cognizione

Il procedimento semplificato di cognizione – applicabile alle controversie instaurate dopo il 28 febbraio 2023 - rappresenta una delle più rilevanti novità introdotte dalla recente riforma del processo civile

di Riccardo Paglia e Alfredo Talenti*

Il procedimento semplificato di cognizione – applicabile alle controversie instaurate dopo il 28 febbraio 2023 - rappresenta una delle più rilevanti novità introdotte dalla recente riforma del processo civile. Si tratta di un rito pienamente alternativo al procedimento ordinario, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe trovare applicazione ad un ampio novero di controversie ed in generale a tutti i giudizi che non necessitano di un'istruttoria complessa.

Il procedimento semplificato nel quadro del Codice di procedura civile

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione si pone in piena alternatività rispetto al rito ordinario, caratterizzandosi - ferma restando la pienezza della cognizione - per un'istruttoria sommaria e per un procedimento deformalizzato (in tal senso: Corte di Cassazione, Uff. Massimario, Relazione n. 110 del 1° dicembre 2022, p. 76 ).

Allo scopo di evidenziare la sua equiordinazione rispetto al rito ordinario, il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, attuativo della legge n. 206 del 26 novembre 2021 di riforma del processo civile, ha inserito la disciplina del procedimento semplificato nel Libro II del codice di rito, relativo al processo di cognizione, precisamente nel suo titolo I ("Del procedimento davanti al Tribunale") al capo III-quater (artt. da 281-decies a 281-terdecies c.p.c.).

Il procedimento semplificato non rientra, quindi, nel novero dei "procedimenti sommari" ai quali è dedicato il Titolo I del Libro IV del Codice di procedura civile e che conteneva, sino alla riforma Cartabia, anche la disciplina del "rito sommario di cognizione" (già regolato dagli artt. da 702-bis a 702-quater c.p.c., ora abrogati), antecedente prossimo del rito semplificato.

La collocazione e denominazione del rito sommario avevano indotto a dubitare, in relazione ad esso, della pienezza della cognizione, poi riconosciutagli soltanto in via interpretativa (circoscrivendo la sommarietà all'aspetto istruttorio). In relazione al procedimento semplificato, la sedes materiae nell'ambito del codice di rito esclude in radice dubbi al riguardo.

L'ambito applicativo del procedimento semplificato, tra obbligo e facoltà

In proposito è necessario considerare diverse disposizioni di legge poste sia all'interno del Codice di procedura civile, sia nella normativa speciale.

In termini generali è possibile distinguere le ipotesi in cui l'adozione del procedimento semplificato è obbligatoria (talvolta incondizionatamente, in altri casi solo al ricorrere di determinati presupposti) da altre ipotesi in cui tale procedimento ove si configura come mera facoltà.

Procedimento semplificato incondizionatamente obbligatorio

Il procedimento semplificato – in forza di una serie di richiami da parte delle disposizioni del Codice di procedura civile che regolano il rito dinanzi al Giudice di pace (artt. 316 e ss. c.p.c.) – diviene il rito applicabile (in quanto richiamato e compatibile) a tutti i giudizi che si svolgono avanti a tale Giudice.

In considerazione di quanto precede e del contestuale innalzamento della competenza per valore del Giudice di Pace (che passa da € 5.000,00 ad € 10.000,00 per le controversie in materia mobiliare e da € 20.000,00 ad € 25.000,00 per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) il procedimento semplificato troverà applicazione ad un elevato numero di controversie.

Inoltre - in quanto sostitutivo del rito sommario di cognizione - l'adozione del procedimento semplificato diviene obbligatoria nelle controversie di cui al Capo III del decreto per la "riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione", d.lgs. n. 150/2011 (controversie tra le quali si annoverano quelle in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati, l'opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia, controversie in materia di immigrazione, opposizione al TSO e molte altre) ed in materia di responsabilità medica, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

Procedimento semplificato obbligatorio al ricorrere delle condizioni di legge

Ai sensi dell'art. 281-decies comma 1 c.p.c., il ricorrente (anche nelle cause di competenza collegiale, diversamente dal rito sommario, che era applicabile alle sole cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica) è tenuto ad introdurre il giudizio nelle forme del procedimento semplificato al ricorrere dei seguenti presupposti:
• quando i fatti di causa non sono controversi;
• quando la domanda è fondata su prova documentale;
• se la domanda è di pronta soluzione;
• se la domanda richiede un'attività istruttoria non complessa.

Qualora l'attore violi il suddetto obbligo ed introduca un giudizio con rito ordinario anziché con il procedimento semplificato, il giudice potrà rilevarlo, nell'ambito delle verifiche preliminari previste dall'art. 171-bis comma 1, c.p.c., successive alla costituzione del convenuto e potrà, in prima udienza, disporre la conversione del rito ex art. 183-bis c.p.c.

Peraltro, nel frattempo, le parti avranno già depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. Pertanto, la fase introduttiva e quella di istruttoria documentale si saranno già svolte e la conversione a quello stadio potrebbe non risultare più determinante.

Il procedimento semplificato facoltativo

In ogni caso, ai sensi dell'art. 281-decies, comma 2, c.p.c. nelle cause di competenza del Tribunale monocratico la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Pertanto, anche un procedimento con istruttoria complessa potrà essere introdotto con il rito in commento (purché di competenza monocratica).

Tuttavia, la struttura del procedimento mal si attaglierà a tali ipotesi, creando anche possibili sperequazioni tra l'attore e il convenuto: il primo potrà normalmente disporre del tempo di avviare il giudizio, preparando compiutamente l'atto introduttivo, mentre il convenuto avrà termini brevi per apprestare le sue difese. In proposito si tratterà di valutare se e quanto la prassi giurisprudenziale sarà incline alla conversione del rito in ordinario o se tenderà a proseguire con il rito semplificato, anche a fronte di una istruttoria complessa, gestendola eventualmente con le memorie integrative di cui infra.

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*A cura degli Avvocati Riccardo Paglia e Alfredo Talenti, Lègister Avvocati