Civile

Rigetto domanda di condanna per lite temeraria, non c'è compensazione delle spese

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di Mario Piselli

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. Così la sezione II civile della Cassazione con la sentenza 13 settembre 2019 n. 22951.

In tema di compensazione delle spese legali la Suprema corte ha ritenuto che il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria, proposta da una parte totalmente vittoriosa nel merito della lite, non sia sufficiente per stabilire la soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite. Questo convincimento, invero già enunciato nelle sentenze n. 9532/2017 e n. 11792/2018, contrasta con un precedente orientamento, seguito dal giudice di legittimità, per effetto del quale si era stabilito che il rigetto della domanda ex articolo 96 del codice di procedura civile, malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile, dal momento che, in forza del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate (Cassazione n. 20838/2016).

Cassazione - Sezione II civile - Sentenza 13 settembre 2019 n. 22951

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