Rimborsati i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società
I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sono rimborsati dopo che gli altri creditori sociali sono stati pagati, ma solo se i finanziamenti sono intervenuti quando la società si trovava in una situazione che imponeva un conferimento di capitale invece del finanziamento. Lo ricorda il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa (presidente Mannino, relatore Bernardo), in una sentenza dello scorso 25 agosto.
La vicenda risale al 2008, quando una Spa aveva ceduto a una Srl, socia della stessa Spa, 1,3 milioni di azioni di altra società. Poiché la Srl aveva versato solo una parte dell'importo dovuto per la cessione, la Spa aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di 423mila euro, pari all'importo di cui era ancora creditrice. Contro il provvedimento monitorio la Srl ha presentato opposizione, eccependo la parziale compensazione del credito della Spa con un proprio credito di 178mila euro, relativo a un precedente finanziamento in favore della stessa Spa. Dal canto suo, quest'ultima ha chiesto il rigetto dell'eccezione, deducendo che il pagamento del credito della Srl era posticipato in base all'articolo 2467 del Codice civile.
Il Tribunale accoglie le difese della opponente. Secondo lo stesso articolo 2467, «il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori». La disposizione - afferma il giudice - colpisce il «comportamento del socio che - conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società - sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati» invece di effettuare conferimenti, così determinando un «ulteriore indebitamento della società». La norma tutela dunque i creditori, giacché «il finanziamento dei soci eseguito in situazioni di sottocapitalizzazione comporta un'impropria traslazione del rischio d'impresa dai soci ai creditori sociali».
Tuttavia, in base al comma 2 dello stesso articolo 2467, la postergazione opera solo se i finanziamenti «sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto»; oppure se le sovvenzioni sono intervenute «in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». Si tratta - prosegue il Tribunale di Roma - di circostanze che «si riferiscono a situazioni di “rischio” di insolvenza» che si possono manifestare in fase di start-up, se la società è sottocapitalizzata: in questo caso, infatti, i soci hanno fatto ricorso al finanziamento piuttosto che conferire capitale, così trasferendo sui creditori sociali il rischio d'impresa. Ma anche durante la vita della società, quando, in presenza di perdite, i soci aumentano l'indebitamento con i loro finanziamenti.
Il Tribunale sottolinea quindi che le norme contenute nell'articolo 2467, sebbene dettate per la Srl, si possono riferire anche alla Spa, se la stessa - come affermato dalla Cassazione nella sentenza 14056/2015 -, «per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare» l'applicazione della disposizione.
Nel caso in esame, la Spa convenuta (ricorrente nella fase monitoria) nulla aveva dedotto relativamente a una propria situazione di crisi al momento in cui la Srl aveva effettuato il finanziamento. Così il Tribunale ha dichiarato la compensazione dei 178mila euro vantati dalla Srl con il maggior credito della Spa.
Tribunale di Roma-25 agosto 2016