Civile

Rimborsi estesi ai costi upfront per chi restituisce prima il prestito

Lo stabilisce la corte costituzionale con la sentenza 263/2022

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di Giovanni Negri

Rimborsi più ricchi ai clienti delle finanziarie che estinguono il prestito in anticipo. È questa la conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 263 , depositata ieri e scritta da Emanuela Navarretta. Per la Corte, infatti, «in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto».

Dove l’accento è posto su due elementi cruciali che hanno sinora reso questo dossier assai delicato (per una puntuale ricostruzione dell’intera vicenda, da ultimo Plus del 24 settembre): la natura delle spese rimborsabili e il periodo da considerare, con il secondo a condizionare il primo. Infatti, per effetto della norma, ieri parzialmente oggetto di censura da parte della Consulta, inserita nel decreto Sostegni bis (articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021), i costi rimborsabili in caso di restituzione anticipata di contratti conclusi antecedentemente al 25 luglio 2021 comprendevano unicamente gli interessi e comunque mai quelli di istruttoria e intermediazione, i cosiddetti costi upfront.

A venire ignorate in questo modo, nel contesto di un contenzioso comunque assai significativo, erano le conclusioni in raggiunte dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Lexitor del 2019. I giudici europei infatti avevano infatti chiarito, interpretando le direttive comunitarie, come il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

Ora la Corte mette nero su bianco che , per effetto della sentenza, «spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021».

Per la Consulta, infatti, che richiama sul punto al rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione della Corte di giustizia, tocca a quest’ultima, se lo ritiene opportuno, modulare gli effetti temporali di una sua pronuncia, specificando l’arco temprale per il quale la sua lettura delle norme deve essere considerata. Cosa che la Corte di giustizia non ha fatto,”limitandosi” all’interpretazione della disciplina in vigore.

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