Civile

Rimborso dell’addizionale energia elettrica versata nel 2010/2011, è corsa contro il tempo

L’azione è soggetta al termine di prescrizione decennale

electricity, energy crisis and power consumption concept - close up of hand with money and electric board at home

di Alessandro Benedetti*

Le sentenze delle Suprema Corte di Cassazione nn. 27099/2019 e 27101/2019 del 23 ottobre 2019 hanno tracciato, ormai da qualche anno, la strada per ottenere il rimborso delle addizionali provinciali sulla accisa dell’energia elettrica pagate negli anni 2010 e 2011 dai titolari di utenze elettriche non domestiche su consumi fino a kWh 200.000 mensili, dando vita ad una vera e propria corsa contro il tempo per richiederne la restituzione, alla quale si sono iscritti Enti locali, aziende municipalizzate, imprese private di piccola, media e grande dimensione.

Ed invero, le citate sentenze hanno provveduto alla disapplicazione della normativa interna istitutiva dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica - come noto, abrogata nel 2012 -, in quanto ritenuta incompatibile con la disciplina recata dalla Direttiva Ue 2008/118/CE, così riconoscendo in capo al consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica - di cui all’art. 6, comma III, del D.L. n. 511 del 1988 -, il diritto di agire nei confronti del fornitore con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito.

In altri termini, ai fini dell’ottenimento del rimborso, la Suprema Corte ha ribadito la necessità di intentare un’azione civile - di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. - nei confronti del fornitore, avente ad oggetto il rimborso degli importi indebitamente fatturati a carico del consumatore finale a titolo di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, relativamente agli anni 2010 - 2011.

Trattasi di un’azione soggetta al termine di prescrizione decennale, motivo per cui gli operatori interessati hanno intrapreso una vera e propria corsa contro il tempo per non vedere ‘‘sfumato’’ il proprio diritto al rimborso sotto la scure della prescrizione, essendo stato possibile richiedere la restituzione di quanto versato nel mese di Aprile 2010 entro il mese di Aprile 2020 e, così, a “scalare” per i mesi successivi.

Il diritto all’ottenimento del rimborso è stato, nel tempo, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nonché da recentissima ed autorevole giurisprudenza di merito - granitico, ad esempio, l’orientamento maturato in subiecta materia in seno alla Sezione XI del Tribunale di Milano, nonché in seno alla Corte di Appello meneghina -, espressione del principio secondo cui D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2 , indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE - peraltro integralmente recepita dalla normativa interna -, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla CGUE è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.

Un numero sempre più crescente di Comuni, Consorzi ed imprese si è interessato al rimborso, ad oggi riconosciuto ed ottenuto, con sentenze passate in giudicato, nella quasi totalità delle fattispecie.

Nei restanti casi, i giudici di merito - anche del foro capitolino - hanno preferito disporre lunghi rinvii di udienza, in attesa che sulla questione intervengano le dirimenti pronunce della Corte Costituzionale - dinanzi alla quale hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sia il Collegio Arbitrale di Vicenza nei confronti dell’art. 14 c. 4 del D.Lgs n. 504/1995 (c.d. Testo Unico sulle Accise), sia il Tribunale di Udine sull’art. 6, commi 1, lett. c) e 2 del D.L. n. 511/1988 -, nonché della Corte di Giustizia dell’Unione Europea , a cui il Tribunale di Como ha operato rinvio pregiudiziale, dopo aver sospeso il giudizio a quo.

______

*A cura di Alessandro Benedetti, Partner di BLB Studio Legale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©