Penale

Rimessione del processo solo in presenza di eventi estremamente gravi

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a cura della Redazione Lex 24

Processo penale - Rimessione del processo Deroga alla competenza del giudice naturale predeterminato dalla legge processuale- Istanza formulata ex art. 45 cod. proc. pen. – valutazione compiuta dalla Corte di Cassazione ai fini del riconoscimento dei presupposti legittimanti la translatio iudicii.
La Corte di cassazione interviene quale giudice del fatto in materia di rimessione del processo, ai fini dell'istanza di rimessione proposta ai sensi dell'articolo 45 c.p.p., lo valuta sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, storici e fattuali, che possono legittimare la translatio iudicii e la deroga alla competenza del giudice naturale predeterminato dalla legge processuale. In questo caso, l'area di conoscenza della Corte è ampliata attraverso l'acquisizione di dati conoscitivi ed evenienze preesistenti e concomitanti al suo giudizio, che mantengono una natura prevalentemente cartolare.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 dicembre 2014 n. 53524

Processo penale - Rimessione del processo - Presupposti - Fenomeno esterno alla dialettica processuale - Caratteristiche - Idoneità a porre in pericolo le persone che partecipano al processo - Comportamenti del giudice e provvedimenti dallo stesso adottati - Rilevanza - Limiti - Caso di specie - Presupposti per l'istanza formulata ex art. 45 c.p.p.
L'istituto della rimessione, tende a evitare l'insorgenza di particolari situazioni o di altri fattori esterni, idonei a interferire nel processo penale, incidendo "sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano a una suprema garanzia di giustizia, donde non soltanto l'opportunità, ma la necessità che, del processo, conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito dalla legge.
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 dicembre 2014 n. 53524

Processo penale - Rimessione del processo - Presupposti – Nozione di grave situazione locale legittimante la rimessione del processo.
La grave situazione locale che caratterizza la rimessione del processo è necessariamente costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo, mentre i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario.
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 dicembre 2014 n. 53524

Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione - Competenza - Rimessione del processo - Casi - Libertà di determinazione del giudice - Nozione.
L'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui Il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante.
Corte di cassazione, sezione II, sentenza 21 gennaio 2015 n. 2565

Competenza - Rimessione del processo - Presupposti - Prospettazione del rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice - Rilevanza - Esclusione.
Non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente.
Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 23 maggio 2013 n. 22113

Competenza - Rimessione del processo - Nozione - Comportamenti del giudice - Rilevanza ai fini della rimessione - Condizioni.
La grave situazione locale che può determinare la rimessione del processo è costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, e riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da dover essere ritenuto concreto pericolo per la imparzialità del giudice e come possibile pregiudizio alla libertà delle persone che partecipano al processo: in tal senso i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da questo assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudiziario.
Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2008 n. 4170

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