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Rinegoziazione dei mutui oggetto di procedura esecutiva: nuovi interessanti provvedimenti di sospensione del pignoramento

In materia di sospensione dei pignoramenti immobiliari ai sensi dell'articolo 41 bis del Dl 124 del 2019, convertito in legge 157 del 2019, come poi modificato dall'articolo 40 ter del Dl 41 del 2021, convertito in legge 69 del 2021, cominciano ad emergere numerosi provvedimenti di giudici dell'esecuzione che, di fronte a richieste di sospensione formulate alla presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, stanno formulando ordinanze di sospensione le quali, nelle rispettive motivazioni, forniscono interessanti spunti all'interpretazione della norma stessa

di Edgardo Diomede d'Ambrosio Borsellii*

In materia di sospensione dei pignoramenti immobiliari ai sensi dell'articolo 41 bis del Dl 124 del 2019, convertito in legge 157 del 2019, come poi modificato dall'articolo 40 ter del Dl 41 del 2021, convertito in legge 69 del 2021, cominciano ad emergere numerosi provvedimenti di giudici dell'esecuzione che, di fronte a richieste di sospensione formulate alla presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, stanno formulando ordinanze di sospensione le quali, nelle rispettive motivazioni, forniscono interessanti spunti all'interpretazione della norma stessa.

Di sicuro interesse è il provvedimento del Tribunale di Bergamo del 13 luglio 2021 per il quale "a norma dell'art 41bis Legge 69/2021 il creditore è tenuto a dare riscontro al debitore che abbia formulato istanza di rinegoziazione, quand'anche si trattasse di risposta negativa".

Ancora più interessante ed approfondito è il provvedimento di sospensione del pignoramento immobiliare emesso, a seguito di istanza di sospensione finalizzata alla rinegoziazione o al rifinanziamento, in data 16.11.21, dal Tribunale di Napoli in persona del giudice Dott. Colandrea il quale svolge diverse interessanti considerazioni in merito alla complessiva portata della disposizione di legge in oggetto.

Vediamo quali:

- in primo luogo il Ge chiarisce che, sebbene la sospensione possa apparire meramente facoltativa leggendo il comma 7 del citato art 40 ter laddove dice "può sospendere", l'apparente "facoltatività" deve essere letta tenendo conto del fatto che il giudice dell'esecuzione non è mai titolare di poteri meramente discrezionali (esercitabili ad libitum), bensì è chiamato a riscontrare i presupposti normativamente fissati per l'esercizio del potere attribuitogli da una disposizione di legge, ragion per cui – laddove quei presupposti vengano accertati in concreto – l'esercizio del potere processuale finisce per diventare, per così dire, "doveroso". Chiarita dunque la doverosità della sospensione (trattasi quindi di un vero e proprio diritto concesso al debitore in presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma) il Ge si sofferma sulle verifiche spettanti ai fini della valutazione circa l'accoglibilità dell'istanza di sospensione. Si tratta di una duplice verifica

• da un lato, il giudice deve riscontrare che il debitore (o uno degli altri soggetti legittimati ai sensi del comma 3) abbia formulato al creditore un'istanza di "rinegoziazione" (o di nuovo finanziamento) e che tale istanza contenga un'offerta che appaia – ovviamente, prima facie e nel quadro di una valutazione documentale – rispettosa delle condizioni di "accesso" alla procedura di rinegoziazione contemplate dal comma 2 dell'art. 41-bis;

• dall'altro lato, il giudice deve verificare che la sospensione dell'esecuzione sollecitata dall'esecutato sia oggettivamente coerente con lo scopo perseguito attraverso la previsione del meccanismo di rinegoziazione (ovverosia, la chiusura dell'espropriazione sulla scorta dell'accordo conseguito all'esito della rinegoziazione) e non produca risultati "distonici" rispetto al complessivo sistema delle norme in tema di processo di espropriazione forzata.

La prima verifica del Ge è dunque che l'istanza di sospensione dell'esecuzione venga formulata da chi abbia già avanzato richiesta di rinegoziazione (o di rifinanziamento): la norma prevede infatti che il giudice decida "su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo", in tal modo contemplando la richiesta di rinegoziazione come presupposto logico e cronologico per l'istanza di sospensione dell'esecuzione. E' altresì necessario che il Ge verifichi che l'istanza presentata appaia già prima facie in linea con le condizioni prescritte dal legislatore ai fini della procedura di rinegoziazione. Tutto ciò per evitare istanze che, o per assenza dei requisiti richiesti dalla norma per procedere alla rinegoziazione, o per una proposta di rinegoziazione presentata del tutto inaccoglibile dal creditore o da terzi finanziatori, finiscano con l'ottenere l'unico risultato di "una temporanea paralisi dell'azione esecutiva pendente"

La seconda verifica che il Ge deve necessariamente fare per procedere ad accogliere la richiesta sospensione del debitore, a parere del Tribunale di Napoli, è verificare che non ci siano altri creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nella procedura esecutiva, essendo infatti tali soggetti titolari di un autonomo potere di dare impulso all'esecuzione. "In tal caso un provvedimento di sospensione non sarebbe idoneo a far conseguire l'obiettivo prefissato dal legislatore stesso, atteso che un eventuale risultato positivo della procedura di rinegoziazione (ammesso che si possa ipotizzare l'esito favorevole della valutazione del merito creditizio nonostante l'acclarata presenza di ulteriori inadempimenti delle obbligazioni a carico del debitore) non precluderebbe il diritto degli altri creditori di porre in essere gli atti esecutivi e, per tale via, di dar legittimante luogo alla vendita del bene in titolarità del debitore." Infatti, in caso di sospensione della procedura in presenza di altri creditori intervenuti, gli stessi, sebbene non direttamente interessati dalla procedura di rinegoziazione, si vedrebbero privati del diritto di portare avanti l'esecuzione riconosciutogli dal titolo in dipendenza di una situazione (la procedura di rinegoziazione) ad essi non applicabile.

In altri termini, osserva correttamente il Ge, "in una tale eventualità si realizzerebbe una vera e propria "distorsione" dello strumento introdotto dal legislatore (e, in ultima istanza, un "abuso" della facoltà processuale accordata al debitore), nel senso cioè che la sospensione si sostanzierebbe in un'automatica "moratoria" dell'azione esecutiva del tutto svincolata – ovviamente, dal punto di vista dell'ulteriore creditore munito di titolo – dai presupposti e dalle modalità della procedura di rinegoziazione."

- Particolarmente interessante, si ritiene, anche l'ultima affermazione fatta dal Ge nella propria motivazione: di fronte alla contestazione del creditore che affermava non essere accoglibile/praticabile la richiesta di rinegoziazione, il Ge rileva che" il profilo del merito dei presupposti della rinegoziazione …esula dalla sfera dell'accertamento demandato al giudice nella presente sede ". Il Ge esclude dunque che sia proprio compito valutare se, nel merito, la richiesta rinegoziazione dovesse essere accolta, ma lo esclude espressamente in sede di richiesta di sospensione, ammettendo, chi scrive ritiene, implicitamente, di poter comunque egli stesso accertare l'esistenza dei presupposti per accogliere la richiesta rinegoziazione in altra sede, ossia in sede di opposizione all'esecuzione, poiché, laddove il creditore omettesse di rispondere (ed abbiamo visto sul punto il Tribunale di Bergamo essersi già espresso per l'obbligo di rispondere) o fornisse un rigetto non giustificato, finirebbe con l'impedire una rinegoziazione il cui esito sarebbe stato quello di far venir meno il titolo esecutivo, ed il rimedio per contestare il venir meno del titolo esecutivo è appunto l'opposizione all'esecuzione, che diventerà lo strumento per chiedere al Ge (in sede cautelare, e successivamente ad altro giudice nel merito) di accertare l'esistenza effettiva del diritto alla rinegoziazione così come concretamente formulato ed inopinatamente rifiutato dal creditore.

Interessanti spunti sull'interpretazione della norma sono contenuti anche nel provvedimento del Ge dott. Alessandro Auletta del Tribunale di Napoli Nord datato 26.11.21. Il Ge in tal caso chiarisce che, stante il richiamo all'art. 624 Bis cpc, l'istanza, per essere tempestiva, deve essere proposta entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Il provvedimento citato richiama anche un altro interessante provvedimento di sospensione del Tribunale di Milano del 13 ottobre 2021 che ha chiarito che la sussistenza dei requisiti fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 41 bis e il riscontro - che nel concreto "la richiesta di rinegoziazione non è avventata o puramente dilatoria" - si pongono come condizioni non solo necessarie, ma anche in sé sufficienti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, a conferma di un vero e proprio diritto del debitore alla sospensione in presenza dei presupposti previsti dalla norma, da un lato, e di una istanza di rinegoziazione già proposta e che appaia seria e quindi potenzialmente accoglibile, dall'altro.

a cura dell'avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli, Partner 24ORE

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