Rinuncia al diritto di astensione dall'attività nei festivi infrasettimanali: accordo tra lavoratore e datore
Lavoro subordinato - Prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali - Astensione - Diritto del lavoratore - Rinuncia - Accordo individuale tra lavoratore e datore - Validità.
La rinuncia al diritto all'astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali di cui all'art. 2 della legge n. 260 del 1949 può essere anche validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro; in particolare, il giudice, esaminando gli accordi intervenuti tra le parti in materia di festività infrasettimanali, dovrà attenersi ai seguenti principi: il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività è un diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro, l'oggetto di detti accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla legge n. 260 del 1949; il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 31 marzo 2021 n. 8958
Lavoro subordinato - Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore all'astensione dal lavoro - Svolgimento prestazione lavorativa - Decisione unilaterale del datore - Rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa - Licenziamento per insubordinazione - Illegittimità - Fattispecie.
Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo, pieno con carattere generale. Questo diritto non può essere «posto nel nulla» dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra datore e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale, ancorché motivata da esigenze di servizio.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2019 n. 1887
Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Obbligo di rendere la prestazione in giornata festiva - Previsione all'interno di clausole dei contratti collettivi - Nullità - Accordo individuale tra datore e dipendente - Necessità.
La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo - invece - derivare da un loro accordo. Quest'ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 novembre 2016 n. 22482
Rapporto di lavoro subordinato - Sanzioni - Lavoro nei giorni festivi - Festività infrasettimanale - Rifiuto del lavoratore - Diritto soggettivo del lavoratore all'astensione dal lavoro - Configurabilità ex Legge n. 260 del 1949 - Conseguenze - Applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale di cui alla Legge n. 370 del 1934 - Esclusione.
In occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, sussiste un diritto soggettivo assoluto per il lavoratore di astenersi dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa. Tale diritto non può essere derogato in presenza di sopravvenute esigenze aziendali, ma solo su espresso accordo tra le parti. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la nullità del provvedimento con cui un'azienda di abbigliamento aveva irrogato una multa a una propria dipendente perché questa si era rifiutata di lavorare il 6 gennaio.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2015 n. 16592
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale - Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore all'astensione dal lavoro - Configurabilità sulla base della legge n. 260 del 1949 - Conseguenze - Applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenica le di cui alla legge n. 370 del 1934 - Esclusione - Fattispecie relativa ai tecnici di palcoscenico del teatro alla scala di milano.
Atteso che la legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita - ai sensi dell'art. 12 delle preleggi - l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. (Nella specie la S.C., cassando e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dalla "Fondazione Teatro alla Scala di Milano" volta ad accertare l'obbligo dei tecnici di palcoscenico a svolgere, anche nelle festività infrasettimanali, la prestazione lavorativa a richiesta del datore di lavoro secondo i turni e l'organizzazione del lavoro e dei riposi normali).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 agosto 2005 n. 16634