Riparto di competenze tra Pm e Gip sulle modalità esecutive del sequestro preventivo
Misure cautelari - Reali - Sequestro di immobile - Riparto di competenze del Pubblico ministero e del giudice di esecuzione - Individuazione.
Nel rispetto del riparto delle competenze, al giudice che procede spetta emettere o meno la misura cautelare reale, potendo nella fase genetica, anche determinare le modalità di esecuzione della cautela, e successivamente compete al giudice che procede di mantenerla o revocarla mentre al p.m. spetta, superata la fase genetica di applicazione della misura, di eseguirla. Pertanto è abnorme il provvedimento del giudice procedente che paralizzi l'efficacia del provvedimento emesso dal p.m., potendo intervenire, se investito, il giudice dell'esecuzione esclusivamente ad esercitare il controllo di legittimità in relazione alle modalità di esecuzione della misura cautelare.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2019 n. 27979
Edilizia - Diritto processuale penale - Sgombero dell'immobile sequestrato - Presupposti e controllo sull'indispensabilità - Verifiche da parte del pubblico ministero - Giurisprudenza.
Il pubblico ministero può, se ciò costituisce una indispensabile modalità di attuazione del sequestro, ordinare lo sgombero dell'immobile sequestrato, esercitando così il potere di determinare le modalità di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell'articolo 655 cod. proc. pen. In sede esecutiva il controllo sull'indispensabilità non esclude il sindacato sulle modalità di attuazione del provvedimento che, tra quelle possibili, devono essere le meno gravose per i diritti di libertà reale, se ed in quanto idonee a salvaguardare gli effetti per i quali il provvedimento è stato disposto ed alla cui cura deve provvedere il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione penale.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 luglio 2016 n. 30405
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere - Esecuzione - Utilizzo di immobile sottoposto a sequestro preventivo - Competenze del pubblico ministero e del giudice - Individuazione - Fattispecie.
In tema di sequestro preventivo, le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare adottato sono di competenza esclusiva del pubblico ministero, a norma dell'articolo 655 cod. proc. pen., e a questi, pertanto, è riservato il potere di disporre o meno lo sgombero di un immobile sottoposto a vincolo, mentre al giudice procedente è demandato il compito di verificare, su impulso di parte, la sussistenza dei presupposti, così come la permanenza degli stessi, in ordine alla misura reale in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del GIP che, paralizzando l'efficacia del provvedimento emesso dal P.M., aveva autorizzato i detentori di un appartamento sito in un immobile sottoposto a sequestro preventivo a continuare ad abitarvi e a fruire dei servizi comuni).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 ottobre 2015 n. 43615
Edilizia - In genere - Costruzione abusiva - Sequestro preventivo dell'immobile - Potere del p.m. di ordinare lo sgombero dei locali - Natura giuridica - Impugnabilità - Limiti - Fattispecie.
L'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice ed è sindacabile in sede esecutiva esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento del g.i.p. che, quale giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'ordine di sgombero per ragioni di opportunità ed, in particolare, in base alla ritenuta modestia dell'abuso ed al minimo carico urbanistico).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 novembre 2013 n. 45938
Attività del pubblico ministero - Potere di ordinare lo sgombero di un immobile sottoposto a sequestro preventivo - Sussistenza - Condizioni - Rimedi - Fattispecie.
Il pubblico ministero può, se ciò costituisce una indispensabile modalità di attuazione del sequestro, ordinare lo "sgombero" dell'immobile sequestrato, esercitando così il potere di determinazione delle modalità di esecuzione della misura cautelare ex articolo 655 del Cpp. Avverso tale provvedimento può attivarsi la procedura dell'incidente di esecuzione, nella quale è possibile censurare il provvedimento con cui il pubblico ministero ha dato esecuzione al sequestro preventivo solo deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando l'indispensabilità dello sgombero quale modalità di esecuzione del sequestro. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, relativamente a un immobile edificato in violazione della normativa edilizia e paesaggistica, relativamente al quale si era realizzata anche una violazione dei sigilli, ottenuto il provvedimento di sequestro preventivo, in sede di esecuzione di detto provvedimento aveva ordinato lo sgombero del manufatto abusivo; il Gip, peraltro, quale giudice dell'esecuzione, aveva invece sospeso il provvedimento di sgombero ritenendo l'aggravio urbanistico minimo e sopportabile dal territorio: la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio tale provvedimento, evidenziando come il giudice dell'esecuzione avesse esorbitato dai suoi poteri, non limitandosi a riscontrare l'illegittimità del titolo o a confutare l'indispensabilità dello sgombero come modalità di esecuzione).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 novembre 2013 n. 45938