Risarcimento danni: caratteristiche del prodotto definito difettoso
Responsabilità civile - Responsabilità del produttore - Farmaco - Prodotto difettoso – Definizione ex art. 117 Codice del consumo.
Viene definito "difettoso" non già ogni prodotto insicuro bensì quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 10 maggio 2021 n. 12225
Responsabilità civile - In genere responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 117 del codice del consumo (già art. 5 d.p.r. n. 224 del 1988) - Prodotto difettoso - Nozione - Apprezzamento del suo livello di sicurezza in termini di innocuità - Insussistenza - Apprezzamento alla luce delle circostanze tipizzate dalla norma suddetta e di altri elementi valutativi - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 20 novembre 2018 n. 29828
Responsabilità civile - In genere - Responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 5 del d.p.r. n. 224 del 1988 (trasfuso nell'art. 117 del "codice del consumo") - Prodotto difettoso - Nozione - Apprezzamento del suo livello di sicurezza in termini di innocuità - Insussistenza - Apprezzamento alla luce delle circostanze tipizzate dalla norma suddetta e di altri elementi valutativi - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"), il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 29 maggio 2013 n. 13458
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
a cura della Redazione Diritto
Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
a cura della Redazione Diritto
Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
a cura della Redazione Diritto