Risarcimento danni per incidente stradale da chi è custode pubblico o privato dell'area
In caso di cantiere stradale, se sull'area vige divieto assoluto di transito, unico responsabile è l'appaltatore dei lavori, in quanto unico custode almeno momentaneamente della strada. Al contrario, se nella zona dei lavori stradali prosegue la circolazione, sussiste la responsabilità solidale tra chi ha l'appalto dei lavori e il Comune, che al limite può scaricare l'eventuale risarcimento dei danni a terzi interamente sul privato, attraverso l'azione di regresso e la prova della propria estraneità all'evento dannoso. In caso di concessione stradale il pieno passaggio di diritti e doveri al concessionario rende questo unico responsabile in quanto unico custode. Dai passaggi di due sentenze di legittimità di ieri questi sono i profili più interessanti che emergono.
La servitù coattiva di Enel sulla strada comunale
Nel caso affrontato dall'ordinanza n. 7096 la Cassazione afferma che il Comune è responsabile della strada dissestata, a causa di lavori urgenti sulla rete elettrica, ad opera di Enel. Non viene quindi meno il suo ruolo di custode della strada per il solo fatto che Enel, titolare di un diritto di servitù - per il posizionamento dei cavi al di sotto del manto stradale - lo eserciti. Per la Cassazione si tratta comunque di un diritto reale «parziale» sulla cosa, la strada, che pur comprimendo il diritto del proprietario non lo fa venir meno del tutto. Lasciando, quindi, impregiudicata la responsabilità per i danni causati agli utenti in quanto avrebbe dovuto vigilare sul corretto esercizio del diritto di servitù coattiva sulla strada pubblica, da parte di Enel. Il Comune aveva proposto domanda di manleva nei confronti di Enel, ma veniva rigettata dal giudice di appello in quanto la società di distribuzione di energia elettrica aveva dimostrato che i lavori erano stati eseguiti in totale autonomia, da parte di una società appaltatrice, quindi unica eventuale corresponsabile insieme al Comune per l'evento dannoso. Entrambi in qualità di custodi sarebbero responsabili solidali. Ma Il Comune appuntava la propria difesa solo attraverso l'indicazione di Enel come esclusivo responsabile. Ciò che non è, anche in mancanza della prova processuale dell'asserito passaggio, dei diritti e poteri dell'ente locale proprietario alla società, per mezzo di concessione. Non provata e quindi indimostrata. Conclude la Cassazione ricordando l'ampiezza della responsabilità dell'ente proprietario della strada, che risponde anche per mancata vigilanza o attivazione di ordini di rimozione di situazioni di pericolo provenienti dagli adiacenti fondi privati, di cui certamente l'ente locale non è proprietario. Così per la buca lasciata aperta e non segnalata dopo l'intervento sulla rete elettrica lo stesso Comune, cui la Cassazione rigetta il ricorso, ammette che restava comunque affidata all'amministrazione locale la verifica del ripristino della sede stradale una volta ricevuta comunicazione della fine dei lavori.
La responsabilità del consorzio prima della cessione alla Regione
Al contrario la Cassazione - con l'ordinanza n.7005 - accoglie il ricorso di un privato, infortunatosi cadendendo in un tombino scoperto profondo un metro, contro un cconsorzio per lo sviluppo industriale della Provincia. Il Consorzio era riuscito a evitare il risarcimento dei danni perché si è visto accogliere, dai giudici di merito, l'eccezione di non essere il soggetto passivo, bensì la Regione cui avrebbe a breve ceduto i terreni. A parte la non dimostrata proprietà da parte della Regione in base alla mera dichiarazione d'intenti del Consorzio di cedere la titolarità dell'area all'ente territoriale, spicca anche il rilievo che non è solo il proprietario che assume il ruolo di custode di un bene. Infatti, come nel caso prima esaminato dell'appaltatore di lavori su una strada comunale, anche in tale caso la piena disponibilità e il pieno controllo sul tratto stradale da parte del consorzio è sufficiente causa di attribuzione della responsabilità al di là del titolo proprietario. Che, tra l'altro, in tal caso non poteva attribuirsi alla Regione, come avevano fatto i giudici di merito affermando che, risultava il tempestivo avvio delle procedure amministrative per il passaggio all'ente territoriale delle opere realizzate dal consorzio.
Corte di Cassazione – Sezione III – Ordinanza 12 marzo 2019 n. 7005
Corte di Cassazione – Sezione VI-3 – Ordinanza 12 marzo 2019 n. 7096