Risarcimento danno alla salute psico-fisica del lavoratore per prestazioni "abnormi"
Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Riposo settimanale - Garanzie costituzionali - Violazione dei limiti - Conseguenze - Integrità psicofisica del lavoratore - Risarcimento del danno - Esistenza - Prova - Esclusione - Determinazione - Ipotesi di volontarietà del lavoratore.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in violazione dei limiti costituzionali relativi all'orario di lavoro e al riposo settimanale, da ritenersi "abnorme" per il numero delle ore lavorate e il suo protrarsi per parecchi anni, provoca un danno alla salute psico-fisica del lavoratore, di natura patrimoniale e diverso da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost. In caso di un concorso colposo del lavoratore va rilevato che, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. gravante sul datore di tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo nell'accettare prestazioni lavorative straordinarie non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando un'esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 10 maggio 2019 n. 12540
Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Inosservanza della disciplina sui riposi giornalieri e settimanali - Danno da usura psico-fisica - Natura - Prova del danno - Necessità - Esclusione - Liquidazione - Criteri.
La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'"an" in quanto lesione del diritto tutelato dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del "quantum", occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 luglio 2015 n. 14710
Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Riposo settimanale - Lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo - Richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale - Natura del pregiudizio - Prova specifica - Necessità - Contenuto - Consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo - Rilevanza - Fruizione successiva di riposi maggiori - Irrilevanza - Ragioni.
In caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, ove il lavoratore richieda, in relazione alla modalità della prestazione, il risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 della Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell'ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni ed a mezzo del fatto notorio), il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo e, anzi, la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno, mentre non rileva la fruizione successiva di riposi maggiori, essendo il termine di riferimento quello del giorno e della settimana.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 maggio 2014 n. 11581
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Periodo di riposo - Riposo settimanale deroghe illegittime - Conseguenze risarcitorie - Danno da usura psico - Fisica e danno biologico - Regime probatorio - Distinzioni.
In tema di riposo settimanale, ove la sua fruizione oltre il settimo giorno sia legittima, in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale; qualora, invece, la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, contrasti con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi e il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni. Se, poi, il lavoratore assuma di aver subito un ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali, un siffatto danno non può ritenersi presuntivamente esistente, ma ne vanno dimostrati la sussistenza e il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 maggio 2014 n. 11574