Risarcimento, imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità rendono le precipitazioni atmosferiche un caso fortuito ex articolo 2051 Cc
Responsabilità civile - Cose in custodia - Incendio - Obbligo di custodia danni da allagamento ad immobili - Precipitazioni atmosferiche - Caso fortuito - Configurabilità - Condizioni - Diligenza del custode e funzionalità dei sistemi di deflusso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso).
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 11 febbraio 2022, n. 4588
Responsabilità civile - Colpa o dolo - Caso fortuito e forza maggiore precipitazioni atmosferiche - Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Criteri
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 22 novembre 2019, n. 30521
Responsabilità civile - Cose in custodia - Incendio - Obbligo di custodia danni da allagamento ad immobili - Precipitazioni atmosferiche - Caso fortuito - Configurabilità - Condizioni.
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 01 febbraio 2018, n. 2482