Civile

Risarcimento a metà se chi cade nella buca è ipovedente

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di Andrea Alberto Moramarco

Tra l'azione di cui all'articolo 2043 del Cc e quella prevista dall'articolo 2051 sussiste una differenza in ordine ai temi di indagine e al riparto dell'onere della prova. In particolare, nel primo caso, il danneggiato si dovrà attivare per provare che il danno subito è riconducibile alla condotta del danneggiante; nel secondo caso, sarà il custode-danneggiante, per andare esente da responsabilità, a dover provare che il danno è riconducibile al caso fortuito. E una volta fondata la domanda sull'articolo 2043 del codice civile, non si può in appello proporre la domanda ex articolo 2051. A ricordarlo è la Cassazione con la sentenza 18463/2015 depositata ieri, relativa all'ipotesi tipica di danno cagionato da cosa in custodia, ovvero l'incidente provocato dalla cattiva manutenzione stradale del Comune.

I fatti - Sfortunata protagonista del sinistro era una signora ipovedente caduta rovinosamente a terra a causa dalla presenza di una buca di notevoli dimensioni presente sull'asfalto di un tratto di strada del territorio comunale. In seguito alla caduta, la signora aveva chiesto all'ente locale il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'articolo 2043Cc, invocando la responsabilità della pubblica amministrazione da insidie e trabocchetti.
In primo grado, il giudice di merito rigettava la domanda, mentre la Corte d'appello riconosceva una corresponsabilità al 50 per cento nell'accaduto: da una parte vi era il comportamento colpevole del Comune, che aveva omesso di rimuovere l'enorme buca; dall'altra, quello della signora che, benché ipovedente, aveva attraversato comunque la strada, «pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto».
I giudici di secondo grado, poi, avevano ritenuto tardiva e comunque non ammissibile la domanda della signora che solo in sede di comparsa conclusionale in appello aveva chiesto il risarcimento per danni cagionati da cose in custodia ex articolo 2051 Cc.

La distinzione tra i due tipi di responsabilità - La questione dell'applicabilità del tipo di responsabilità viene riproposta dalla difesa della signora in Cassazione sulla base del fatto che l'articolo 2051 del codice civile rappresenta un “minus” rispetto all'articolo 2043 e che, pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere ad una diversa qualificazione giuridica della norma applicabile alla fattispecie.
La Cassazione però conferma la decisione della corte territoriale e coglie l'occasione per fare il punto sulle differenze tra le due azioni. I giudici di legittimità, richiamando gli ultimi arresti giurisprudenziali, sottolineano che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma comporta un diverso tipo di accertamento che coinvolge diversi temi di indagine e si fonda su un diverso riparto dell'onere probatorio. Difatti, nel caso dell'articolo 2043 del Cc, si tratta di dover accertare se sia stato attuato un comportamento dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi; nel caso dell'articolo 2051 del Cc, bisogna invece prescindere dal profilo del comportamento del custode, elemento estraneo alla struttura della fattispecie nella quale «il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito». Ciò vale a dire che se si fonda la domanda sulla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, il custode dovrà dare la dimostrazione del caso fortuito nella produzione del danno.

La domanda ex articolo 2051 non può essere proposta in appello - Da un punto di vista processuale, consegue che una volta proposta la domanda ex articolo 2043, fondata sulle figure di insidia e trabocchetto, non può essere proposta in appello la domanda sulla violazione dell'obbligo di custodia, a meno che l'attore abbia «sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli». Ad ogni modo, la Cassazione taglia corto ritenendo che, nel caso di specie, l'accertamento positivo delle colpe del Comune e della signora toglie rilevanza al problema di quale regime di responsabilità applicare, in quanto l'esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2051 del codice civile «può derivare anche dal fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'articolo 1227 c.c.».

Corte d Cassazione - Sezione III civile - Sentenza 21 settembre 2015 n. 18463

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