Rischia la violenza privata chi parcheggia sul posto dei disabili
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017 ha stabilito che lasciare l'auto in sosta su un parcheggio riservato ai disabili oltre che essere un gesto incivile e imperdonabile costituisce violazione di cui all'articolo 610 del codice penale “delitto di violenza privata”.
Il fatto - L'imputato aveva parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato dal Comune appositamente a persona diversamente abile, impedendole così di utilizzarlo fino alla rimozione del mezzo. La norma violata, solitamente, è l'articolo 158 del Codice della strada (“divieto di fermata e sosta dei veicoli“), in particolare il comma secondo, che fra i molti luoghi in cui è vietata “la sosta di un veicolo” elenca anche gli «spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188». La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto l'imputato colpevole del delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, per avere parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato ad una utente affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura. Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni dell'utente che aveva riferito di non avere potuto parcheggiare la propria autovettura nello spazio appositamente riservatole dal Comune perché occupata da un'altra vettura. Avverso la sentenza della Corte Territoriale veniva proposto ricorso per cassazione.
La decisione della Corte - Gli Ermellini giudicano il ricorso infondato e lo rigettano. Dopo aver ricordato che l'articolo 158 del codice della strada, punisce con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, ritengono che se quello spazio è riservato espressamente ad una determinata persona, per ragioni attinenti allo stato di salute, alla violazione del codice stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo. Sussiste pertanto l'elemento oggettivo del delitto di “violenza privata“, di cui all'articolo 610 del codice penale. Fondamentale, per la Corte, anche l'elemento soggettivo, la consapevolezza dell'imputato, che pur avendo visto la segnaletica verticale e orizzontale che indicava come il posto fosse riservato a un singolo utente disabile, ha lasciato la sua auto in sosta per diverse ore. Continuano i giudici che quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale, secondo comma dell'articolo 158, si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo.
Corte di Cassazione – Sezione V – Sentenza 7 aprile 2017 n. 17794