Penale

Rischio di recidiva: l'attualità si aggiunge alla concretezza del pericolo

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di Giuseppe Amato

Una delle novità più significative della legge 16 aprile 2015 n. 47, in materia di misure cautelari personali, ha riguardato l'articolo 274 del Cpp, in tema di esigenze cautelari, con lo scopo evidente di limitare la discrezionalità del giudice e, conseguentemente, gli spazi di applicabilità delle misure: quanto all'esigenza cautelare del pericolo di fuga (articolo 274, comma 1, lettera b), del Cpp) e a quella del pericolo di recidiva (articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp) viene prevista l'”attualità”, oltre che la concretezza del pericolo, non dissimilmente a quanto già previsto per l'esigenza cautelare correlata al pericolo di inquinamento probatorio (articolo 274, comma 1, lettera a), del Cpp).

La sentenza in commento - Qui la Corte (con la sentenza della sezione VI, 23 maggio 2016 n. 21350, Ionadi) si è soffermata, con riguardo all'esigenza cautelare del rischio di recidiva (articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp), sul significato della modifica normativa, affermando che l'espressa previsione dell'”attualità” del pericolo di reiterazione non è da intendersi come una mera endiadi rispetto alla previsione della “concretezza” di tale pericolo.
Infatti, si è argomentato, mentre la “concretezza” del pericolo richiama la necessaria esistenza di elementi “reali” dai quali si possa dedurre il pericolo, l'”attualità” del pericolo involge la valutazione di un “pericolo prossimo” all'epoca in cui viene applicata la misura ovvero di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi: ricostruzione che è del resto coerente con la comune nozione di attualità che indica l'essere in atto, ovvero l'essere sentito come vivo e presente.

L'affermazione è stata resa in una fattispecie in cui è stata conseguentemente annullata senza rinvio, proprio per carenza del presupposto dell'attualità del rischio cautelare, una misura adottata per reati vari - associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, ecc. - nei confronti del responsabile di una società commerciale, per non essere stato considerato, proprio nella prospettiva dell'attualità, il fatto che l'indagato aveva ormai cessato il rapporto di lavoro e questo, secondo la Cassazione, non era idoneo a connotare in chiave di attualità, intesa come occasione prossima favorevole alla commissione di nuovi reati, la ragione giustificativa della misura.

Un’affermazione convincente - Si tratta di affermazione ampiamente convincente in tema di ricostruzione del pericolo di recidiva, alla luce del novum normativo di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47, laddove si richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale.

In effetti, secondo la lettura più corretta, l'”attualità” dell'esigenza cautelare, richiesta dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp, non costituisce un predicato della sua “concretezza”. Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (efficacemente, sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso; nonché, autorevolmente, sezioni Unite, 28 aprile 2016, Lovisi).

Un nuovo significato ai parametri di “concretezza” e “attualità” - Detto altrimenti, deve riconoscersi un significato innovativo nelle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, attribuendosi un diverso significato ai parametri della “concretezza” e della “attualità” delle esigenze di cautela. Con la conseguenza che, per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati nello stesso articolo 274, comma 1, lettera c) del Cpp (in ciò consistendo la “concretezza” del rischio di recidiva), ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà.

Pertanto, il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: “se si presenta l'occasione sicuramente o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini/imputata reitererà il delitto”, ma dovrà seguire la seguente, diversa impostazione: “siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere” (cfr. sezione III, 19 maggio 2015, Sancimino).

In altri termini, se la concretezza significa esistenza di elementi “concreti” (cioè non meramente congetturali) sulla cui base possa argomentarsi il rischio cautelare, il requisito dell'attualità impone un ulteriore sforzo motivazionale, risultando necessario che il rischio cautelare si basi su riconosciute “occasioni prossime favorevoli”, accreditanti, per quanto interessa, il rischio della reiterazione del reato.

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 23 maggio 2016 n. 21350

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