Responsabilità

Ritardo aereo, la compensazione spetta anche al minore che ha pagato una tariffa ridotta

La controversia esaminata dal tribunale di Busto Arsizio è legata a un ritardo prolungato del volo o della sua cancellazione

immagine non disponibile

di Andrea Alberto Moramarco

In tema di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, volto ad indennizzare i passeggeri dei gravi disagi e fastidi patiti a causa del prolungato ritardo del volo o della sua cancellazione, spetta anche ai viaggiatori minori che abbiano usufruito di una sconto sul prezzo totale del pacchetto turistico tutto compreso praticato dal tour operator. L’applicazione dello sconto non consente, infatti, di ritenere che i minori abbiano viaggiato gratis. A dirlo è il Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza n. 549/2021.

La vicenda

La controversia trae origine dal ritardo prolungato di un volo operante nella tratta Verona – Cagliari, facente parte di un pacchetto turistico all inclusive acquistato presso un tour operator da una coppia per sé e per i due figli, di nove e quattro anni, per i quali era prevista una “riduzione bambino”. Il volo giungeva a destinazione dopo quasi 4 ore, sicché la famiglia chiedeva alla compagnia aerea il pagamento della compensazione pecuniaria ex articoli 6 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004. Il vettore rifiutava però di versare la quota di compensazione relativa ai due bambini, ritenendo che costoro avessero viaggiato a titolo gratuito e che, pertanto, non avessero diritto a beneficiare della compensazione prevista dalla normativa europea. Il Giudice di pace riconosceva il diritto alla compensazione per la coppia, ma non per i figli, considerando «"palese" che i minori non potessero vantare alcun diritto perché non paganti».

La decisione

Il Tribunale, in veste di giudice d’appello, cambia però il verdetto e include nella compensazione complessiva anche i figli, in quanto il fatto che «la famiglia avesse acquistato un pacchetto turistico all inclusive, non poteva condurre a ritenere che non fosse stato pagato il prezzo del trasporto». Il giudice individua l’errore fatto dal Giudice di Pace nella interpretazione dell’articolo 3.3 del Regolamento CE n. 261/2004, ai sensi del quale le disposizioni del regolamento non si applicano “ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico”. Esse però si applicano anche “ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici”.

Ebbene, nel caso di specie è pacifico che i genitori hanno acquistato un pacchetto turistico con un tour operator, rientrando «nella seconda parte della previsione normativa anche la scontistica praticata dai tour operator ai loro clienti». In sostanza, chiosa il Tribunale, l’applicazione di una riduzione per il prezzo complessivo del pacchetto turistico per i minori della famiglia non può mai significare che «i minori abbiano viaggiato gratuitamente».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Andrea Alberto Moramarco

Norme & Tributi Plus Diritto

Norme & Tributi Plus Diritto

Francesco Machina Grifeo

Norme & Tributi Plus Diritto

Paola Rossi

Norme & Tributi Plus Diritto