Rito abbreviato, la riqualificazione del reato consente fino alla discussione la domanda di oblazione
La tempistica "allungata" fino al contraddittorio tra le parti tiene conto dell'assenza delle fasi preliminari del rito ordinario
Nel giudizio abbreviato la domanda di oblazione può avvenire nella fase della discussione finale se l'originaria imputazione era per un delitto di cui l'imputato richiede la riqualificazione unitamente al beneficio che estingue il reato contravvenzionale. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20573/2021, ha accolto la lamentela del ricorrente cui era stato negato l'accesso all'oblazione nell'ambito di un procedimento abbreviato. Con la motivazione che si tratta di richiesta che andava formulata prima del giudizio a pena di decadenza.
Fermo restando che in caso di contestazione di reato contravvenzionale ab origine nell'ambito del rito abbreviato la domanda di oblazione deve essere contestuale alla domanda di accesso al rito. Ciò però non può avvenire in caso di riqualificazione del delitto in contravvenzione. Infatti, nel rito abbreviato l'unico momento in cui la domanda di oblazione può essere formulata è il momento del contraddittorio orale tra le parti. Spiega la Cassazione che fin quando il giudice ha la possibilità di riqualificare il fatto contestato non può non essere ammessa la richiesta di oblazione dell'imputato. Ovviamente garantendo il diritto di replica del pubblico ministero. Se invece la richiesta di riqualificazione è avanzata dall'imputato questi deve contestualmente chiedere di essere ammesso all'oblazione.
La sentenza si distingue per aver letto due importanti precedenti contrapposti e relativi però al rito ordinario leggendoli alla luce delle esigenze di quello abbreviato. E vista l'assenza - nel rito abbreviato - delle fasi preliminari in cui può essere riqualificato a opera del giudice un delitto in contravvenzione la regola non potrà essere identica. Cioè la nozione "prima del giudizio" non coincide con quella del rito ordinario "prima dell'apertura del dibattimento". Non si poteva perciò pretendere dall'imputato che la domanda di oblazione fosse posta contestualmente a quella di ammissione al rito abbreviato.