Rito a presentazione immediata davanti al giudice di pace per i reati sull'immigrazione
Giudice di pace - Presentazione immediata a giudizio in casi particolari - Reati previsti dal d.lgs. n. 286/1998 - Termine massimo di 15 giorni - Tassatività.
Nei procedimenti instaurati per i reati previsti dagli artt. 10-bis e 14, commi 5-ter e 5-quater, del testo unico sull'immigrazione, la presentazione immediata a giudizio dell'imputato prevista dall'art. 20-bis, d.lgs. n. 274/2000, comporta una drastica riduzione del termine per la comparizione e dunque per la difesa, rispetto a quello ordinario fissato dall'art. 20, comma 4, stesso decreto. Scopo della norma speciale è quello di assicurare la celebrazione in brevissimo tempo - immediata o al più nei quindici giorni conseguenti l'accertamento del fatto -, onde il termine deve ritenersi tassativo e riferito alla data del fatto e non alla mera richiesta della polizia giudiziaria che potrebbe ritardarla "a proprio piacere".
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 2 marzo 2020 n. 8307
Sicurezza pubblica - Stranieri - Presentazione immediata dell'imputato dinanzi al giudice di pace ai sensi dell'art. 20-bis, d.lgs. n. 274 del 2000 - Termine massimo di quindici giorni - Violazione - Nullità a regime intermedio - Configurabilità - Conseguenze.
In materia di reati concernenti l'immigrazione, la violazione da parte del pubblico ministero del termine massimo di quindici giorni per la presentazione immediata dell'imputato dinanzi al giudice di pace, previsto dall'art. 20-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, determina una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 28 ottobre 2019 n. 43831
Sicurezza pubblica - Stranieri - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio - Citazione a giudizio nelle forme previste dall'art. 20-bis, D.Lgs. n. 274 del 2000 - Termine massimo di 15 giorni - Tassatività - Sussistenza - Ragioni.
In materia di reati concernenti l'immigrazione, ha carattere tassativo la previsione della instaurazione del giudizio dinanzi al giudice di pace nel termine massimo di quindici giorni, recata dall'art. 20-bis, D.Lgs. n. 274 del 2000, e applicabile nei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 10-bis e 14, commi 5-ter e 5-quater, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel caso in cui si procede nelle forme della presentazione immediata davanti al giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che la drastica riduzione dei tempi per la difesa, prevista dai moduli procedimentali di cui agli artt. 20-bis e 20-ter, D.Lgs. n. 274 del 2000 può trovare giustificazione solo se è realizzata la finalità di assicurare la celebrazione del processo in tempi brevissimi).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 18 giugno 2015 n. 25815
Sicurezza pubblica - Stranieri - Ingresso o soggiorno illegale di stranieri - Procedimento davanti al giudice di pace - Rito a presentazione immediata - Inderogabilità - Esclusione - Fattispecie.
Il rito speciale a presentazione immediata richiamato dall'art. 10-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 non è previsto in modo inderogabile per il reato di ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato. (Fattispecie in cui la Corte, sulla base dell'illustrato principio, ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice di pace che, rilevando l'intempestività dell'attivazione del rito speciale, aveva dichiarato l'irregolarità della citazione a giudizio e rimesso gli atti al pubblico ministero).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 marzo 2011 n. 10994