Rivendita tabacchi, errato calcolo della redditività
Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso del titolare di una rivendita di generi di monopolio avverso l'autorizzazione al trasferimento fuori zona di un'altra rivendita; in particolare si discuteva della produttività minima delle tabaccherie situate nella stessa zona di influenza commerciale del locale proposto per il trasferimento. In primo grado, il Tar con ordinanza aveva respinto la domanda cautelare, motivando diffusamente sull'insussistenza del fumus boni iuris del ricorso.
Il provvedimento veniva riformato in appello dal Consiglio di Stato dovendosi tener conto, nella valutazione dell'attività pregressa, dell'esistenza effettiva dell'esercizio il cui fatturato andava valutato. Il giudice di secondo grado ha sospeso la sentenza che respinge il ricorso del concessionario che si opponeva al trasferimento, ritenendo che l'appello apparisse assistito da adeguato fumus, poiche' le norme sulle rivendite di monopoli prevedono che il trasferimento possa avvenire verificando l'impatto della rivendita che si intende spostare fuori zona sul fatturato delle rivendite preesistenti. La norma infatti (comma 5 dell'art. 10 del Dm 21 febbraio 2016, nr. 38), prevede che: a) “…Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine”; b) inoltre, le conseguenze sul parametro di redditività (comma 6 del medesimo art. 10) non lasciano presupporre - pena l'inutilità in concreto dei calcoli imposti per verificare la possibilita' di trasferimento - che le rivendite i cui dati vengono presi in esame siano ancora in attività al momento del trasferimento. In sintesi, nel calcolo delle redditività non va calcolata la rivendita preesistente, se non e' più attiva.