Penale

Rubare sigarette poggiate sul bancone della tabaccheria non è furto in abitazione

immagine non disponibile

di Giuseppe Amato

Rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. In altri termini, la disciplina dettata dall'articolo 624-bis del codice penale è estensibile ai luoghi di lavoro soltanto ove essi - secondo accertamento riservato al giudice di merito - abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione, in quanto cioè in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati, spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento.

Nella specie la Suprema corte , con la sentenza n. 24377 del 30 maggio 2018, relativamente a un furto commesso in una tabaccheria, ha riqualificato il fatto
ex articoli 624, 625, comma 1, numero 2, del codice penale, non risultando dagli atti che la tabaccheria avesse un locale con le caratteristiche sopra indicate, in cui potessero svolgersi atti della vita privata del titolare, in modo riservato e senza possibilità di accesso da parte degli estranei, ed emergendo piuttosto che i pacchetti di sigarette oggetto del furto erano stati prelevati dal bancone di vendita al pubblico, vale a dire in luogo accessibile al pubblico.


Sulla questione cfr. la sentenza delle Sezioni unite, 23 marzo 2017, D'Amico, che, affrontando la questione se rientra nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, trattavasi di un ristorante), hanno fornito risposta negativa, salvo che il fatto non sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Al riguardo, con affermazione qui ripresa dalla sentenza massimata, precisandosi che rientrano nella nozione di privata dimora solo i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

In altri termini, al fine di individuare il discrimine tra la più grave fattispecie incriminatrice occorre accertare se il luogo in cui è stato perpetrato il furto avesse, per sua struttura o per l'uso che se ne faccia in concreto, una destinazione legata e riservata all'esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ,ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica. Deve cioè trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per talune di dette finalità, con esclusione quindi dei luoghi di pubblico accesso.

Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 30 maggio 2018 n. 24377

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©