Responsabilità

Sanità, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'accertamento della responsabilità della struttura

Qualunque sia la prospettazione della responsabilità medica - se incentrata sulla condotta del sanitario di cui si sia avvalso l'ente, ovvero su profili più strettamente organizzativi riferibili a quest'ultimo - lo stesso risponde per obbligazione propria

di Mario Finocchiaro


Qualunque sia la prospettazione della responsabilità medica - se incentrata sulla condotta del sanitario di cui si sia avvalso l'ente, ovvero su profili più strettamente organizzativi riferibili a quest'ultimo - lo stesso risponde per obbligazione propria e, quindi, il merito della sua impugnazione, nell'ipotesi incidentale, non può essere, logicamente prima ancora che giuridicamente assorbito dalla rinuncia al gravame effettuata, anche con accettazione di altre parti processuali, a opera del medico. Deriva da quanto precede, pertanto, che la rinuncia all'impugnazione principale da parte del medico (nella specie, per effetto di transazione intervenuta con i danneggiati) non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria, tenuto conto che alla fattispecie non è applicabile l'articolo 334, comma 2, del Cpc. Così la sezione III della Cassazione con la sentenza 14 marzo 2022 n. 8116.

I precedenti della Cassazione
Nella stessa ottica della pronunzia in rassegna, la Cassazione, sentenza 27 settembre 2021 n. 26118, in tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, si è espressa sostenendo che anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare incidenter tantum sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario,
In termini opposti , nel 2015 la Cassazione con la sentenza n. 15860 ha affermato che in tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica espletata presso una struttura ospedaliera, quando la domanda risarcitoria attinge solo l'operato del medico e non anche i profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, impedisce la prosecuzione dell'azione nei confronti della struttura sanitaria, perché questa è convenuta in giudizio solo in ragione del rapporto di lavoro subordinato col professionista, e dunque per fatto altrui, sicché la transazione raggiunta tra il medico e il danneggiato, escludendo la possibilità di accertare e dichiarare la colpa del primo, fa venir meno la responsabilità della struttura, senza che sia neppure possibile invocare l'articolo 1304 Cc.
In termini generali, in tema di ricorso per cassazione, la norma dell'articolo 334, secondo comma, del Cpc - secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale, (si vedano Cassazione, sez. un., sentenza 19 aprile 2011, n 8925, in Corriere giuridico, 2011, p. 1575, con nota di Turatto S., Le Sezioni Unite e la ristabilita autonomia dell'impugnazione incidentale tardiva almeno nel caso di rinuncia all'impugnazione principale, e in Rivista diritto processuale, 2012, p. 212, con nota di Guarnieri G., Le Sezioni Unite optano per la "sopravvivenza" del ricorso incidentale tardivo in caso di rinuncia al ricorso principale.
Sempre sulla questione specifica, per il rilievo che in tema di ricorso per cassazione, qualora intervenga rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso principale e il difensore del resistente, ricorrente incidentale tardivo, la sottoscriva per accettazione, deve ritenersi che tale sottoscrizione esprima un'implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione incidentale, donde la necessità della declaratoria di inammissibilità della stessa. Lo ha stabilito la Suprema corte con la sentenza 6 agosto 2013 n. 18707.

Altri utili riferimenti
Sul rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico in essa operante - cfr., altresì, nel senso che tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'articolo 1228 del Cc, una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'articolo 2049 del Cc; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, Cc, atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cassazione, sentenza 20 ottobre 2021, n. 29001).
Analogamente, in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli articoli 1298, comma 2, e 2055, comma 3,del Cc, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Così la, Cassazione, sentenza 11 novembre 2019, n. 28987, pubblicata su "Guida al Diritto", 2020, fasc. 1, p. 42, con nota di Rodolfi M., Niente colpa al 50% solo se viene provata la "straordinarietà".
In dottrina, in margine a Cassazione, sentenza 11 novembre 2019, n. 28987, cit., tra i numerosi contributi, cfr., altresì: D'Adda A., I rapporti interni tra debitore ed ausiliario ex art. 1228: una opportuna messa a punto (con molte luci e qualche ombra), in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2020, p. 345; D'Adda A., I limiti alla rivalsa della struttura sanitaria sul medico (e del debitore sul proprio ausiliario): la Suprema Corte si confronta con il sistema della responsabilità civile, in Danno e responsabilità, 2020, p. 55; Facci G., L'azione di rivalsa della struttura sanitaria tra le sentenze di San Martino e la Legge Gelli-Bianco, in Responsabilità civile e previdenza, 2020, II, p. 222; Magni F., I limiti della rivalsa della casa di cura nei confronti del medico, prima e dopo la legge Gelli-Bianco (cuius commoda...), in Corriere giuridico, 2020, p. 335.

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