Sanzioni Anac, da oggi in vigore le modifiche al regolamento
In G.U. del 14 settembre 2023 n. 215, il comunicato con cui l'Autorità anticorruzione dà notizia di aver approvato, il 26 luglio scorso, la delibera n. 386
Entrano in vigore oggi le modifiche al regolamento sanzionatorio dell'Anac. È stato infatti pubblicato sulla G.U. del 14 settembre 2023 n. 215, il comunicato con cui l'Autorità nazionale anticorruzione dà notizia di aver approvato, il 26 luglio scorso, la delibera n. 386 , con cui è stato "modificato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, del 16 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni".
Le modifiche riguardano l'articolo 5) sull'Avvio del procedimento e contestazione della violazione; l'articolo 7) sulla Conclusione del procedimento e l'articolo 10) sulla Entrata in vigore e disposizioni transitorie; è stato inoltre introdotto l'articolo 7 bis) "Pubblicazione dei nominativi dei soggetti di cui all'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013".
Il precedente intervento di modifica si era avuto nel marzo scorso coon l'introduzione della espressa sanzionabilità del responsabile unico del procedimento (Rup) che omette o ritarda di segnalare all'Autorità le fattispecie di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto.
Tornando alle modifiche operative da oggi, l'articolo 5 prevede ora che quando l'Ufficio rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione deve provvedere entro il termine di 90 giorni alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al Responsabile della trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe. La comunicazione deve contenere , tra l'altro, la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni, nonché la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento in misura ridotta; l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito. La conclusione del procedimento quando è stata contestata la violazione sanzionata dall'articolo 47, comma 1, del Dlgs 33/2013 determina l'inserimento del nominativo destinatario della nota dirigenziale di presa d'atto, nell'elenco di cui all'art. 7-bis, comma 1.
L'articolo 7 ora prevede che al termine della fase istruttoria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo: a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione; b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, definita entro i limiti minimo e massimo edittali.
Il nuovo articolo 7-bis invece dispone che il nominativo del responsabile della violazione dell'articolo 47, co. 1, del Dlgs 33/2013, per il quale il procedimento sanzionatorio si è concluso è reso noto dall'Autorità mediante la pubblicazione di un elenco che riporta la violazione, l'anno di riferimento del documento omesso, il nominativo, e l'ente conferente l'incarico. L'elenco è pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorità. Il nominativo viene cancellato alla scadenza del termine di cinque anni.