Penale

Sanzioni più severe per furti e rapine

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di Pier Francesco Poli

La riforma appena approvata ha introdotto modifiche al Codice penale con riferimento alle sanzioni previste per i reati di furto, rapina ed estorsione .

Con riferimento al delitto di furto, articolo 624 Codice penale, il legislatore ha parzialmente inasprito le pene nel caso di sussistenza di una delle aggravanti previste dall’articolo 625. La pena minima, infatti, passa in questi casi da 1 a 2 anni di reclusione, mentre quella massima, pari a 6 anni di reclusione, rimane invariata. Modifiche sono state altresì introdotte con riferimento alla pena pecuniaria prevista per queste ipotesi, la cui cornice edittale viene cambiata, dall’attuale minimo di 103 e massimo di 1.032 euro ad un minimo di 927 ed un massimo di 1.500 euro di multa.

Con riferimento ai delitti di furto in abitazione e furto con strappo previsti dall’articolo 624 bis, poi, è stato concepito un aumento della pena minima della reclusione da 1 a 3 anni, rimanendo inalterata la pena massima, pari a 6 anni di reclusione, nonché un aumento della pena pecuniaria della multa la cui cornice edittale cambia dagli attuali 309 di minimo e 1.032 euro di massimo a 927 di minimo e 1.500 euro di massimo edittale. Nell’ipotesi aggravata di tale delitto – che si realizza nel caso in cui sussista una delle circostanze di cui all’articolo 625 le quali puniscono maggiormente condotte che in sostanza denotino una maggiore pericolosità dell’agente o lo sfruttamento di situazioni in cui la vittima ha meno capacità di difendersi, ovvero sussistano più aggravanti comuni previste dall’articolo 61 Codice penale – la riforma ha inserito un aumento della pena detentiva minima, che passa da tre a quattro anni di reclusione, restando invariata la pena massima di 10 anni di reclusione, ed un aumento della pena pecuniaria della multa che passa dall’attuale forbice di 206 di minimo e 1.549 euro di massimo a 927 euro di minimo e 2.000 euro di massimo edittale. Inoltre, con riferimento a questo reato è stato introdotto un divieto di prevalenza o equivalenza per le circostanze attenuanti diverse dalla collaborazione con l’autorità giudiziaria nell’individuazione dei correi e dalla minore età, in maniera tale che, nel caso di sussistenza di tali circostanze, la diminuzione dalle stesse prevista debba essere operata successivamente all'aumento per le aggravanti.

Anche con riferimento al delitto di rapina, articolo 628 Codice penale, l’intervento riformatore ha innalzato la pena detentiva minima prevista per l’ipotesi base di cui al comma 1 da 3 a 4 anni di reclusione, non modificando la pena massima, pari a dieci anni di reclusione, ed ha aumentato la pena pecuniaria della multa, la cui cornice va ora da 927 a 2.500 euro a fronte della precedente forbice che prevedeva un minimo di 516 ed un massimo di 2.065 euro. La riforma ha inoltre innalzato la pena detentiva minima prevista dal comma 3 nell’ipotesi in cui ci si trovi in presenza di alcune circostanze aggravanti – le quali prevedono un aumento di pena nel caso in cui il reato sia stato posto in essere con particolari modalità che rendono il fatto maggiormente riprovevole – dagli attuali quattro anni e sei mesi a cinque anni di reclusione, mantenendo invece inalterata la pena massima pari a venti anni di reclusione, e la pena pecuniaria minima, che passa da 1.032 a 1.292 euro, rimanendo anche in tal caso invariata la massima pari a 3.098 euro. Infine, la riforma ha inserito un nuovo quarto comma, per il quale se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma, o se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da 6 a 20 e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

Riforma del processo penale – Modifiche al codice di rito

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