Comunitario e Internazionale

Scambio dei dati tra paesi Ue, va garantito il riesame del giudice

di Valerio Vallefuoco

Svolta garantista in favore dei contribuenti e degli intermediari finanziari, bancari ed assicurativi sancita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito dello scambio transfrontaliero di informazioni tra amministrazioni finanziarie degli Stati membri. Depositate ieri le motivazioni della sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 ottobre 2020 (cause riunite C-245/19 e 246/19), secondo cui il destinatario, il contribuente interessato e altri terzi interessati hanno il diritto di ottenere il riesame giurisdizionale di un’ingiunzione di fornire informazioni su dati fiscali detenuti all’estero.

Siamo nel campo di applicazione della direttiva 2011/16/Ue del Consiglio, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Tale direttiva è ora applicabile nella versione modificata dalla direttiva (Ue) 2018/822 e gli Stati membri salvo alcune proroghe concesse per lo scambio automatico di informazioni che slitta a causa del Covid 19 al 31 dicembre 2020, per le segnalazioni sospette per operazioni transnazionali devono far applicare le nuove disposizioni dal 1° luglio 2020.

Secondo la Corte l’esclusione di un ricorso contro l’ingiunzione di fornire informazioni viola l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nei confronti del destinatario di tale ingiunzione quando quest’ultima rischia di violare i suoi diritti e le sue libertà garantite dal diritto Ue. Anche la semplice richiesta di informazioni può costituire un’attività il cui compimento determinerebbe una lesione dei diritti fondamentali del soggetto tenuto a fornire le informazioni tale quindi da legittimare il destinatario, il contribuente e i terzi interessati a presentare un ricorso dinanzi ad un tribunale (articolo 47).

Difatti, la richiesta di documenti strettamente personali o riservati potrebbe ledere il diritto di rispettare la propria vita privata e familiare, la propria casa e le proprie comunicazioni nonché il diritto alla protezione dei dati personali espressamente tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta. Tuttavia, la Corte Ue ha precisato che l’esercizio del diritto a un ricorso effettivo può essere limitato, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, dalla legislazione nazionale, se il titolare dei dati abbia comunque accesso a un organo giurisdizionale nazionale competente ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dall’Unione e a considerare qualsiasi questione di diritto o di fatto rilevante per l’esito della controversia di cui è investito. Inoltre, per poter accedere al tribunale nazionale la persona interessata non deve essere costretta a violare una norma o un obbligo giuridico e incorrere nella sanzione relativa a tale violazione.

Interessante anche la precisazione della Corte Ue sulla definizione dei contenuti delle richieste di informazioni fiscali «prevedibilmente pertinenti». Secondo i giudici europei le richieste possono essere soddisfatte anche se indicano l’identità della persone in possesso delle informazioni in questione, quelle dei contribuenti oggetto delle indagini che hanno dato luogo all’istanza di scambio di informazioni e del periodo coperto dall’istanza di scambio di informazioni, e che si riferiscano a contratti, fatturazioni e pagamenti che, sebbene non identificati con precisione, siano delimitati da criteri personali, temporali e materiali che mostrano i loro legami con le indagini e con i contribuenti oggetto delle stesse.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©