Civile

Scatta la multa se non viene esposta la targa di prova

Per la Cassazione, la targa prova non esposta durante la circolazione del veicolo rende legittima la multa per omessa copertura assicurativa

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di Marina Crisafi

L'omessa esposizione della targa prova durante la circolazione del veicolo legittima la multa per mancata copertura assicurativa. È quanto afferma la sesta sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 32174/2022) rigettando le obiezioni di una società rivenditrice di auto che aveva ricevuto diversi verbali di accertamento per violazione dell'articolo 193, commi 1 e 2 del Codice della strada.

La vicenda
Nella vicenda, con una linea comune sia giudice di pace che tribunale respingono le doglianze della Srl avverso i verbali di accertamento elevati dalla polizia provinciale, con cui era stata accertata la violazione dell'articolo 193, commi 1 e 2 del codice della strada e comminata la sanzione amministrativa complessiva di quasi 3mila euro.
Il tribunale, in particolare, confermava la correttezza della statuizione con cui il giudice di pace aveva ritenuto che, per effetto della mancata esposizione della targa prova, confermata dalla documentazione fotografica in atti, la circolazione del mezzo era da considerarsi avvenuta senza la prescritta copertura assicurativa e che, di conseguenza, doveva ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'articolo 193 Cds.
In effetti, osservava il tribunale, "la circolazione in difetto di esposizione della targa prova comporta la violazione dell'obbligo assicurativo, in quanto non permette di accertare che quello specifico veicolo, in quello specifico contesto temporale, circolasse munito di una specifica targa prova coperta da una specifica polizza assicurativa".

Il ricorso
La società adiva quindi la Cassazione, dolendosi del fatto che i giudici di merito avessero ritenuto che dall'omessa esposizione della targa prova discendesse automaticamente la mancanza di assicurazione del veicolo, senza, tuttavia, considerare che il fatto contestato con i verbali di accertamento opposti era consistito nella mancata esposizione della targa prova e non nella mancanza della targa a bordo del veicolo. Sicché, osservava la Srl, in caso di targa non esposta ma a bordo del veicolo, la sanzione da applicare era quella specificamente prevista dall'articolo 2, comma 1, del Dpr n. 474/2001, che altrimenti non avrebbe avuto ragion d'essere.
Per cui, erroneamente il tribunale in ordine al difetto di copertura assicurazione dalla mancata esposizione della targa prova, non aveva considerato che il fatto contestato, ossia la mancata esposizione della targa, è previsto e punito dalla norma specifica indicata, di cui all'articolo 2, comma 1, Dpr n. 474/2001.

La decisione
Per gli Ermellini, tuttavia, i motivi sono infondati.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti, "a norma degli artt. 1 e 2 del Dpr n. 474 del 2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa".
Tale autorizzazione, nondimeno, proseguono dal Palazzaccio, "è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo - come accertato, nel caso di specie - integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, del codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2, del codice della strada)".
Né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, perchè il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione (cfr. ex multis Cass. n. 19432/2010).
Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.

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