Civile

Scissioni senza Spa, opposizione con termine lungo

Per il Tribunale di Novara non si applica la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per l’opposizione dei creditori

di Angelo Busani

All’operazione di scissione alla quale non partecipano società azionarie non si può applicare la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine previsto per l’opposizione dei creditori nell’articolo 2503, comma 1, del Codice civile, come di necessario decorso tra il giorno di iscrizione delle deliberazioni di scissione nel Registro delle imprese e il giorno di stipula dell’atto di scissione.

Lo afferma il Tribunale di Novara in un decreto dell’8 settembre 2020 (2366/2020), che dovrebbe essere la prima pronuncia giurisprudenziale che interviene in questa spinosa tematica.

Il problema si pone in quanto la normativa che il Codice civile dedica alla scissione è spesso confezionata in modo da “importare” pedissequamente nella scissione le norme dettate per l’operazione di fusione, mediante un loro richiamo numerico, in ragione della specularità che la scissione presenta rispetto alla fusione.

Ebbene, nell’ambito delle molte norme in tema di fusione che l’articolo 2506-ter del Codice civile rende applicabili alla scissione, manca il richiamo all’articolo 2505-quater del Codice civile: quest’ultimo articolo è quello per effetto del quale «sono ridotti alla metà» (nel caso in cui all’operazione di fusione non partecipino società il cui capitale è suddiviso in azioni), tra l’altro:

- il termine tra la data di iscrizione nel Registro imprese del progetto di fusione (o di pubblicazione sul sito internet) e la data di svolgimento dell’assemblea che approva il progetto di fusione (articolo 2501-ter, comma 4, Codice civile);

- il termine tra la data di iscrizione nel Registro imprese delle deliberazioni assembleari di approvazione del progetto di fusione e la data di stipula dell’atto di fusione (articolo 2503, comma 1, Codice civile).

Da quasi vent’anni si discute se la mancanza del richiamo dell’articolo 2505-quater, Codice civile, da parte del successivo articolo 2506-ter, sia voluta o sia il frutto di una svista del legislatore (rimediabile mediante un ragionamento analogico), con il risultato che in alcuni uffici del Registro imprese si consente la prassi della riduzione a 30 giorni mentre altri uffici sono categorici nel ritenere il mancato richiamo una espressa volontà del legislatore.

Nel senso più liberale, tra l’altro, si sono espressi i notai del Triveneto (nella loro massima n. L.A.8) e i notai di Roma (nella loro massima n. 1 del luglio 2013).

Ora, dunque, giunge il provvedimento del Tribunale di Novara, nel cui ambito la tesi più rigorosa è motivata con le seguenti motivazioni:

a) nel dubbio, occorre dar luogo a un’interpretazione prudenziale, per attribuire una maggior tutela ai creditori (consentendo loro di opporsi alla scissione in un termine più ampio anziché nel termine dimezzato);

b) è probabile che il legislatore abbia voluto differenziare gli effetti della scissione rispetto a quelli della fusione per il fatto che la scissione è operazione più rischiosa per i creditori della società scissa, dato che essa si priva di una parte del suo patrimonio.

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