Responsabilità

Scontro tra sciatori, una violazione grave per la sicurezza sulle piste supera la presunzione di corresponsabilità

Sciavano in parallello su una pista nera e uno dei due ha tagaliato la strada all'altro

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di Andrea Alberto Moramarco

In caso di scontro tra sciatori, l'articolo 19 della legge 363/2003, al pari di quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile in tema circolazione stradale, pone una presunzione di responsabilità concorrente. Tuttavia, tale norma speciale, a differenza di quella del codice civile, ritiene sufficiente, al fine di superare tale presunzione, anche il solo accertamento di una colpa particolarmente grave di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro. Ad affermarlo è il Tribunale di Bolzano nella sentenza n. 181/2020.

Il caso. L'incidente al centro della controversia si è verificato in una mattina di gennaio sulla pista "nera" di un comprensorio sciistico nelle Dolomiti e ha coinvolto due sciatori, i quali, mentre procedevano parallelamente, si scontravano a causa dell'improvviso spostamento a destra di uno di essi. Ad avere la peggio era proprio quest'ultimo, un uomo settantenne, il quale a seguito dello scontro riportava diverse fratture ed era costretto ad una inabilità permanente. In seguito, l'uomo citava in giudizio l'altro sciatore, sostenendo che l'incidente era stato causato non dalla sua sterzata a destra, bensì dalla improvvida manovra di sorpasso che lo sciatore convenuto avrebbe effettuato, tra l'altro vicino al bordo della pista, non potendo egli avere contezza esatta della posizione di qualcuno che poco prima era alle sue spalle.

La decisione. Ricostruita la dinamica della vicenda, anche alla luce delle testimonianze, il Tribunale accoglie la richiesta risarcitoria dello sciatore attore, condannando lo sciatore convenuto a versare nei suoi confronti circa 100 mila euro per i danni riportati. Il giudice arriva a tale conclusione analizzando le norme che si applicano in materia di incidenti sciistici, previsti dalla legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). In particolare, assume qui rilievo l'articolo 19 della suddetta legge, che si occupa del concorso di colpa nel caso di scontro tra sciatori, presumendo, fino a prova a contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Il Tribunale osserva che tale disposizione, sul modello di quanto previsto in tema di circolazione stradale dall'articolo 2054 del codice civile, pone nel caso di scontro tra sciatori una presunzione di responsabilità concorrente. Tale presunzione però, nota il giudice, non è identica a quella della norma codicistica: nella circolazione stradale «il conducente non può limitarsi a provare di avere tenuto una condotta rispettosa delle generiche e specifiche norme prudenziali, ma deve altresì dimostrare di avere messo in atto tutte le condotte positive esigibili e idonee ad evitare il sinistro»; in caso di scontro tra sciatori, non sussiste un simile precetto, per cui lo sciatore è soggetto alla regola generale di cui all'articolo 2043 del codice civile, con la conseguenza che «può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro».

La violazione di un obbligo fondamentale per la sicurezza sulle piste.
In definitiva, sintetizza il Tribunale, «lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci». Nella fattispecie, ciò appare sufficientemente dimostrato, in quanto è emerso che il convenuto ha violato le regole di comportamento sulle piste previsti dagli articoli 10 ed 11 della legge 363/2003, che disciplinano la "precedenza" e il "sorpasso", «al contempo mancando una prova chiara di una qualsivoglia violazione o imprudenza concorrente di parte attrice».

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