Lavoro

Scuola, per i docenti a termine ferie non fruite da pagare

La Cassazione, ordinanza n. 16715 depositata oggi, ha chiarito che l’insegante non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno

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di Francesco Machina Grifeo

Il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie ma deve essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16715 depositata oggi, affermando, con riguardo al caso affrontanto, che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.

La Sezione Lavoro ha così accolto il ricorso di una docente che chiedeva la condanna del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Lombardia a pagare 1.427,11, euro, oltre interessi legali, a titolo di indennità per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, durante i quali il suo rapporto con la P.A. era cessato il 30 giugno. Ella aveva dedotto che i suoi dirigenti scolastici avevano considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli intercorsi fra l’8 giugno di ogni anno, data di conclusione delle lezioni, e il 30 giugno, nonostante non avesse mai chiesto di godere delle ferie e non fosse mai stata collocata in congedo d’ufficio.

Diversamente da quanto opinato dalla Corte di appello, che aveva accolto il ricorso del dicastero, la Cassazione - anche alla luce della normativa e giurisprudenza comunitaria - afferma che “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.

In definitiva, per la Suprema corte va espresso il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. “In particolare – conclude l’ordinanza -, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.

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