Civile

Se il cliente è distratto niente danni per la caduta al ristorante

immagine non disponibile

di Andrea Alberto Moramarco

Il proprietario di un ristorante non risarcisce i danni subiti dal cliente che scivola sul pavimento del locale. La condotta disattenta del danneggiato, infatti, oltre ad atteggiarsi a fatto colposo che diminuisce l'entità del risarcimento, può, nei casi più eclatanti, giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente all'obbligo di manutenzione del bene. Questo è quanto ricordato dalla Corte d'appello dell'Aquila con la sentenza 852/2015.

La vicenda - L'episodio che ha dato luogo alla controversia si è verificato all'interno di un ristorante-pizzeria, dove un gruppo di persone stava cenando. Uno dei commensali si era alzato per andare a fumare una sigaretta nella veranda del locale, ma mentre attraversava il corridoio scivolava su una grande chiazza di acqua e grasso formatasi sotto un condizionatore, riportando un trauma contusivo al piede, all'anca e al bacino. L'uomo riteneva che la responsabilità della sua caduta fosse da addebitare al proprietario del ristorante, per non aver scongiurato il pericolo di incidenti non riparando il condizionatore guasto.
In primo grado la richiesta risarcitoria viene respinta sulla base del fatto che la chiazza era visibile e dunque la caduta era «ben prevedibile ed evitabile dall'attore con l'uso della ordinaria diligenza»; circostanza che escludeva la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito «essendo la caduta stessa eziologicamente riferibile, ai sensi dell'articolo 1227 comma 1 c.c., esclusivamente alla disattenta condotta del danneggiato».

Le motivazioni - In appello la situazione non cambia. Anche la Corte esclude ogni tipo di responsabilità per il ristoratore, in quanto il cliente non ha dato dimostrazione del nesso causale tra la condotta del proprietario del ristorante e la sua caduta. I giudici richiamano alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla responsabilità da custodia, validi «a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 c.c.», ribadendo che «il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'articolo 1227 c.c. comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente». E nel caso di specie, la disattenzione e la superficialità della condotta mostrata dal cliente del ristorante - che ha percorso quel tratto del corridoio nonostante la chiazza di olio fosse chiaramente visibile - è tale da escludere ogni responsabilità del ristoratore. Difatti, conclude la Corte, «quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».

Corte d'Appello dell'Aquila - Sezione civile - Sentenza 24 giugno 2015 n. 852

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©