Se in gita c'è anche il genitore, la scuola non è responsabile per l'incidente dell'alunno
La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni provocati dall'alunno a se stesso ha natura contrattuale e si fonda sul dovere di vigilanza del personale scolastico sull'alunno che deve essere esercitato dal momento in cui il minore viene affidato alla scuola sino al momento in cui la sorveglianza, effettiva o potenziale, passa ai genitori. Se però, in caso di gita scolastica, l'affidamento del minore non avviene perché il genitore fa da accompagnatore, il personale della scuola non può essere ritenuto responsabile. Questo è quanto detto dalla Corte d'appello di Taranto con la sentenza 169/2015.
I fatti - All'origine della vicenda c'è un incidente occorso ad una bambina di poco più di 3 anni, caduta dall'altalena in un parco giochi per bambini del comune dove la scuola materna aveva organizzato una gita. A quella escursione avevano partecipato, in qualità di accompagnatori, anche la madre e la zia della bambina. E proprio per questo motivo il tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dai genitori della piccola: la presenza della madre escludeva la responsabilità del personale scolastico.
La scuola non è responsabile se il genitore è presente - La questione viene così riproposta in appello dove la corte conferma l'esclusione della responsabilità per il personale scolastico. I giudici osservano, innanzitutto, che in riferimento al danno cagionato dall'allievo nei suoi stessi confronti, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale e trova fondamento nell'iscrizione dell'allievo e nella conseguente ammissione nella scuola; e da questo rapporto «sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica», gita compresa. Tale dovere di sorveglianza, tuttavia, è strettamente connesso all'affidamento del minore da parte dei genitori all'istituto e si protrae «per tutto il periodo in cui il minore rimane nell'istituto e non venga riconsegnato al potere di vigilanza dei genitori».
Ciò posto, nel caso di specie per i giudici la responsabilità degli insegnanti è da escludere in quanto la bambina, all'epoca dei fatti molto piccola, era affidata in quella gita alla madre, che conservava così il dovere di vigilanza sulla figlia, e a cui era riconducibile la decisione, non certo inquadrabile come scelta didattica della scuola, di fare giocare la piccola sull'altalena, ovvero un gioco pericoloso per bambini di tenera età.
Corte d'Appello di Taranto - Sezione civile - Sentenza 13 aprile 2015 n. 169