Responsabilità

Se il magistrato sbaglia scatta la responsabilità civile per le vendite all'asta di appartamenti

Lo ha deciso il Tribunale di Caltanissetta con la sentenza n 257 del 5 aprile 2022

di Rosario Dolce

Responsabile il magistrato che scambia il diritto di superfice in diritto di proprietà nell'ambito di un'asta immobiliare e cagiona un danno all'aggiudicatario dell'appartamento in condominio. Così ha deciso il Tribunale di Caltanissetta con la sentenza n 257 del 5 aprile 2022.
Il caso da cui si origina la controversia contro lo Stato, ovvero nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri era volto ad ottenere una pronuncia dichiarativa della responsabilità civile dei magistrati della sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Palermo, nonché dei loro ausiliari e/o estranei che avevano partecipato all'esercizio della funzione giudiziaria.

Il caso esaminato
In particolare, succedeva che l'aggiudicatario di un appartamento all'asta per la somma di € 100.000,00 in seguito al decreto di trasferimento scopriva di non avere acquistato la piena proprietà dell'immobile ma la proprietà superficiaria, vedendosi così costretto a sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente proprietario, preceduto dall'esborso della somma di cui ha poi chiesto la refusione del danno per circa ventimila euro.
Nel qual caso è stata istruita la controversia presso un distretto della corte di appello diverso rispetto quello a cui fa capo il magistrato a cui è stato addebitato l'errore professionale.
Il procedimento – nella specie istruito presso la Corte di Appello di Caltanissetta - a tal riguardo, si è concluso con la condanna dello Stato alla liquidazione del danno preteso in pagamento dall'aggiudicatario dell'immobile, essendo risultato palese ed oggettivo il nocumento arrecato dall'imperizia di non aver declinato la natura del diritto oggetto di vendita immobiliare.
Invero, quando la cosa oggetto della vendita forzata risulta successivamente al trasferimento, essere sensibilmente diversa da quella sulla quale è caduta l'offerta dell'aggiudicatario, nonché da quella indicata negli atti del procedimento ed in particolare nell'atto finale di trasferimento, viene meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale specificato e determinato nell'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa volontà dell'organo giurisdizionale, conseguendone la sostanziale nullità ed il diritto dell'aggiudicatario a ripetere ciò che finisce col trovarsi versato senza adeguata ragione giustificatrice (argomentazione richiamata dalla Cassazione 7708/2014)

L'azione risarcitoria
Tale azione risarcitoria, inoltre, per poter essere esperibile oggettivamente deve essere preceduta anche dalla dimostrazione da parte del cittadino danneggiato di aver attivato tutti gli strumenti giurisdizionali utile per ovviare all'errore giudiziario, senza al riguardo aver potuto ottenere "giustizia".
In questi termini è stato evidenziato che l'articolo 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella sua attuale formulazione, prevede che:" L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile" .

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