Professione e Mercato

Se lo studio è condiviso va ripartito anche il bonus sanificazione

Verso l’invio delle domande: i conteggi degli studi professionali per il credito di imposta del 30%

ADOBESTOCK

di Gianluca Dan

Il tax credit per la sanificazione può essere ripartito tra più professionisti in caso di condivisione dello studio e di ripartizione delle spese. Il credito d’imposta per le spese di sanificazione comuni andrà calcolato dal professionista che ha sostenuto la spesa sull’ammontare al netto dei riaddebiti. Chiusa, ad agosto la finestra di spese agevolate per la sanficazione degli ambienti di lavoro e degli studi ora è il momento di prepararsi a richiedere il credito di imposta previsto per i mesi estivi. Con una domanda da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre.

Il tax credit è richiedibile per le spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021 e, ad oggi, non comprende le spese del mese di settembre. Il bonus è usufruibile anche dai lavoratori autonomi e dai professionisti nella misura del 30% delle spese per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, per l’acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori.

La norma è stata introdotta per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 e si spera in una sua proroga per i mesi futuri.

Ai sensi dell’articolo 32 del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), il credito d’imposta massimo è di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il limite massimo di 60mila euro è riferito, come nella precedente edizione, all’importo del tax credit e non a quello delle spese ammissibili che quindi potrebbero al limite arrivare a 200mila euro.

Il perimetro

Beneficiano del tax credit sanificazione, oltre alle imprese, anche i soggetti esercenti arti e professioni ovvero coloro che svolgono attività di lavoro autonomo sia in forma individuale che associata. La norma istitutiva dell’agevolazione non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo anche i soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2 Dl 98/2011) e quelli in regime forfettario.

Non possono invece fruire del credito d’imposta coloro che svolgono attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi e non di lavoro autonomo.

Le spese condivise

Nel caso delle spese condivise da più professionisti, senza vincoli associativi, che dividono lo stesso studio, si pone il tema della ripartizione oltre delle spese comuni anche del credito d’imposta. Non sono note interpretazioni ufficiali sul tema, ma partendo dai principi generali più volte espressi dall’agenzia delle Entrate, si può sostenere che il tax credit spetta al singolo professionista sulla quota parte di spesa agevolabile di sua competenza.

Pertanto qualora il professionista intestatario delle spese di sanificazione le ripartisca pro quota tra gli altri professionisti secondo i criteri stabiliti per il riparto delle spese comuni dello studio ciascun professionista potrà richiedere la propria quota di credito d’imposta.

Facciamo un esempio concreto: tre commercialisti dividono le spese comuni dello studio condiviso, quali quelle di locazione, energia elettrica, telefono. Da giugno ad agosto hanno speso 2mila euro per sanificazione e Dpi. La cifra viene ripartita analiticamente in proporzione ai metri quadrati occupati dal singolo professionista e dai suoi collaboratori (50% al professionista A, 35% a B e 15% a C). Anche il credito di imposta seguirà questa ripartizione. Quindi al professionista A che ha speso mille euro toccherà un tax credit di 300 euro, a B per una spesa di 700 il credito sarà di 210 euro etc.

Le Entrate in più occasioni hanno sostenuto che il riaddebito delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, ma sostenute da uno solo determina, ai fini reddituali una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario della spesa. In altri termini le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituiscono reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano quale componente positivo di reddito.

Il professionista che ha sostenuto il costo potrà quindi dedurlo solo per la parte a lui riferibile e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Di conseguenza anche il credito d’imposta per le spese di sanificazione comuni andrà calcolato sull’ammontare sostenuto al netto dei riaddebiti consentendo inoltre ai singoli professioni che hanno sostenuto la loro quota parte di spese di usufruire del tax credit. La quantificazione definitiva del relativo importo sarà comunicata con un provvedimento del direttore dell’Agenzia entro il 12 novembre.

SPESE AGEVOLABILI

O Sanificazione ambienti e strumenti di lavoro

O Tamponi a chi presta la propria opera nelle attività esercitate dai soggetti beneficiari

O Acquisto di Dpi (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari etc.)

O Acquisto detergenti e disinfettanti

O Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai Dpi ad esempio termometri e termoscanner (comprese spese di installazione)

O Barriere e pannelli protettivi per il distanziamento (comprese spese di installazione)

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