Penale

Sentenza penale: il requisito della sottoscrizione del giudice

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Processo penale - Sentenza - Requisiti - Sottoscrizione - Del cancelliere - Sufficienza.
Ai fini della attestazione della provenienza della decisione (sia essa rappresentata dal solo dispositivo che anche dalla contestuale motivazione), è sufficiente la sottoscrizione del cancelliere, la quale garantisce la veridicità di quanto avvenuto in udienza e di quanto attestato nel relativo verbale, ivi compresa l'adozione della sentenza e la sua integrale lettura in aula. Nel caso in esame è stata respinta l'eccezione di nullità della sentenza priva della sottoscrizione del giudice, trattandosi di motivazione contestuale resa a verbale che era stato sottoscritto sia dal cancelliere che dal giudice.
Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 18 gennaio 2019 n. 2221

Sentenza - Requisiti - Sottoscrizione - Dispositivo letto in udienza - Mancata sottoscrizione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.
La mancata sottoscrizione del dispositivo, pubblicato in udienza mediante lettura dal presidente del collegio, non dà luogo a nessuna nullità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come la sottoscrizione assume rilievo per i soli atti non pronunciati in udienza in quanto per questi ultimi non vi è alcuna esigenza di rendere certa la provenienza).
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 18 settembre 2013 n. 38355

Sentenza - Pubblicazione - Contestuale lettura del dispositivo e della motivazione - Indicazione nel verbale di udienza - Necessità.
L'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che l'assenza della sottoscrizione del giudice sul verbale è ininfluente, atteso che è la sottoscrizione dell'ausiliario a garantirne la veridicità).
Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 1° marzo 2010 n. 8043

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Decreto di condanna - Requisiti - Sottoscrizione - Giudice - Mancanza della firma autografa sulla copia notificata - Presenza su tale copia dell'attestazione del cancelliere “firmato dott.” - Nullità - Esclusione - Ragioni.
La mancanza della firma autografa del giudice sulla copia del decreto penale di condanna notificata all'imputato non è causa di nullità, atteso che è sufficiente la mera attestazione da parte del cancelliere, anche mediante il ricorso a semplici formule, dell'avvenuta sottoscrizione dell'originale da parte del magistrato. (Fattispecie nella quale la copia del decreto penale recava la formula “firmato dott....”).
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 5 giugno 2007 n. 21797

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