Società

Senza nulla ma meritevoli, così i giudici ampliano le chance di uscita dai debiti

Interpretazioni estensive: con i requisiti oggettivi l’esdebitazione è quasi certa

di Niccolò Nisivoccia, Michele Valente

Le nuove norme sull’esdebitazione dell’incapiente sono in vigore da poco più di un anno. Introdotte dalla legge 176/2021 di conversione del Dl 137/2020 in via anticipata rispetto all’entrata in vigore del Codice della crisi al cui interno erano contenute, sono infatti diventate operative il 25 dicembre 2020. L’obiettivo era dare una risposta immediata alla pandemia, o meglio, alle situazioni di povertà che era prevedibile la pandemia avrebbe da lì a breve generato.

A distanza di un anno, possiamo dire che le previsioni economiche erano corrette, se in questo momento circa due milioni di famiglie italiane (pari a cinque milioni e mezzo di persone), vivono in una situazione di povertà assoluta (secondo la fotografia fornita poche settimane fa dal rapporto Svimez 2021). Ma cosa dire delle previsioni giuridiche? Quale diffusione hanno avuto le norme sull’esdebitazione dell’incapiente? E soprattutto: come sono state applicate?

Anche se i precedenti sono ancora pochi, sembra comunque già emergere un progressivo favore rispetto alla concessione dell’esdebitazione agli incapienti che si concretizza in un’ interpretazione tendenzialmente estensiva del concetto di “meritevolezza”.

L’esdebitazione dell’incapiente
L’esdebitazione dell’incapiente è la possibilità concessa al debitore, a certe condizioni, di ottenere la completa liberazione dai propri debiti anche senza offrire contropartite ai suoi creditori (l’obbligo torna a rivivere solo se, nei quattro anni successivi, sopravvengono utilità tali da consentire il pagamento dei debiti in una misura pari almeno al 10 per cento).

Le condizioni principali consistono nel fatto che il debitore dev’essere una persona fisica, deve risultare privo della benché minima risorsa e deve poter essere considerato meritevole della misura. Ed è proprio quest’ultimo il profilo sul quale si concentravano le maggiori attese e curiosità.

Far assurgere la meritevolezza a categoria giuridica, ai fini dell’ammissione al beneficio, ha significato non solo recuperare un concetto che in quanto tale stava scomparendo dagli orizzonti del diritto fallimentare (da quando già la riforma del 2005 lo aveva eliminato dai presupposti di accesso al concordato preventivo); ma anche conferire ai giudicanti una discrezionalità suscettibile di essere riempita, di volta in volta, solo attraverso le sensibilità personali.

E questo a due livelli successivi: quello dell’Organismo di composizione della crisi, al quale spetta una valutazione preliminare, senza la quale la domanda di esdebitazione non potrebbe essere neppure presentata; e quello del tribunale, al quale compete la decisione finale.

Interpretazione estensiva
La giurisprudenza è ancora scarna ma i pochi provvedimenti già emessi ci consentono ugualmente di esprimere un primo giudizio e di individuare quello che ha tutta l’aria di costituire già un orientamento che appare di progressivo favore rispetto alla concessione dell’esdebitazione agli incapienti, attraverso una tendenziale interpretazione estensiva del concetto di “meritevolezza”.

Prova ne sia il fatto che i provvedimenti di rifiuto sembrano riguardare più che altro casi nei quali il debitore era semplicemente privo dei requisiti oggettivi (perché ad esempio non era incapiente, come è successo con due provvedimenti emessi dal Tribunale di Milano il 26 ottobre scorso, che riguardavano soggetti che un reddito - seppur minimo - lo possedevano).

Per converso, una volta riscontrata l’esistenza dei requisiti oggettivi, l’esdebitazione risulta essere stata perlopiù concessa. Non solo: nell’ambito dei piani del consumatore, in relazione ai quali le norme richiedono la sussistenza di un presupposto soggettivo assimilabile alla “meritevolezza”, in più di un caso l’omologazione è stata concessa anche quando il sovraindebitamento era derivato da ludopatia. Prima il Tribunale di Vicenza (pronuncia del 24 settembre 2020), poi quello di Ravenna (decreto 22 luglio 2021) hanno affermato per esempio che le persone che si sono indebitate anche perché affette da ludopatia possono accedere alle procedure di sovraindebitamento alla pari degli altri consumatori, visto e considerato che la normativa attuale preclude l’accesso solo in caso di colpa grave, malafede o frode. È immaginabile che questi precedenti vengano tenuti presenti anche per l’esdebitazione dell’incapiente.

Il fatto che a tutt’oggi la nuova procedura non abbia ancora trovato una diffusione generalizzata non esclude che la trovi in futuro: ed è ragionevole prevedere che la diffusione sia destinata ad aumentare, quanto più le linee di tendenza manifestatesi in questo primo anno dovessero risultare confermate nei mesi a venire.

Le indicazioni dei giudici

Reddito minimo
L’esistenza di un reddito non consente l’esdebitazione dell’incapiente anche se tale reddito non consente neppure il pagamento del 10% dei debiti
Tribunale di Milano, 26 ottobre 2021

Debiti tributari
Il debitore che ha accumulato debiti tributari, mantenendo una gestione disordinata delle entrate, può esdebitarsi se sussistono i presupposti di legge, ove una grave malattia gli abbia impedito di continuare a lavorare, anche al fine di un progressivo rientro dal debito tributario
Tribunale di Milano, 25 novembre 2021

Liberazione automatica
L’esdebitazione dell’incapiente che non abbia compiuto atti di frode comporta la liberazione da qualsiasi debito non soddisfatto nei limiti e nei termini di legge: non è quindi necessario statuire l’improcedibilità e/o la sospensione di tutte le eventuali procedure esecutive pendenti
Tribunale di Milano, 26 ottobre 2021

Imprevisti familiari
Merita l’esdebitazione dell’incapiente una madre di famiglia sovraindebitata a causa di imprevisti familiari, in possesso del solo reddito da lavoro dipendente (grazie al quale, prima della pandemia, aveva peraltro tentato di ridurre la propria esposizione debitoria)
Il Tribunale di Macerata, con decreto del 26 luglio 2021

Ludopatia/1
Il debitore che si è indebitato anche perché ludopatico è meritevole, al pari di qualunque altro consumatore, di accedere alle procedure di sovraindebitamento, in assenza di altre condotte connotate da colpa grave
Tribunale di Vicenza, 24 settembre 2020

Ludopatia/2
Se la ludopatia è patologica, il consumatore può accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non derivando questa da colpa grave, mala fede o frode
Tribunale di Ravenna, decreto del 22 luglio 2021

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