Famiglia

Separazione, intangibile l'assegno di mantenimento più generoso rispetto a quello divorzile

La Cassazione ordinanza n. 9345 depositata oggi ha così respinto il ricorso di un ex marito

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di Francesco Machina Grifeo

La Suprema corte ribadisce l'indipendenza di quanto statuito nel giudizio di separazione, con riguardo al contributo economicoper il coniuge più debole, rispetto all'assegno stabilito a seguito della sentenza di divorzio. La Prima sezione civile (ordinanza n. 9345 depositata oggi) ha così respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva il riallineamento dell'assegno di separazione a quello divorzile, di gran lunga inferiore.

La Suprema corte ha dunque confermato la decisione della Corte d'appello di Salerno che nel 2022 aveva stabilito che «in riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio», alla ex era dovuto, dal coniuge separato, un assegno di mantenimento di 1.800,00 € mensili e non dunque di 400 € come per l'assegno divorzile.

La Corte infatti "tenuto conto della permanenza del vincolo matrimoniale nella separazione", essendo ancora attuale il dovere di assistenza matrimoniale, ha fondato la decisione sulla sproporzione tra i redditi dei coniugi: «l'uno notaio in pensione, l'altro insegnante in pensione, il primo proprietario di numerosi immobili, la seconda di un immobile alienato in corso di causa per un valore rilevante».

Proposto ricorso, l'ex marito ha richiesto la riunione dei giudizi, ma la Cassazione ha affermato che essa "non può essere accolta, non essendovi connessione oggettiva tra i due ricorsi". Ed ha ribadito che «in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione».

Va infatti riconosciuta "l'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio" ma anche "la necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole". Al contrario, secondo il ricorrente essendo divorziati dal 2021, nulla si poteva più statuire in ordine ai presupposti dell'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione personale.

Le doglianze, conclude la Cassazione, sono del tutto inammissibili "neppure attingendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha statuito solo in punto di riconoscimento dell'assegno di mantenimento al coniuge separato nel periodo tra la data di deposito del ricorso per separazione, nel 2018, e la data di deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio".

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