Famiglia

Separazione, legittima la pronuncia di addebito anche in caso di mancata ammissione delle prove testimoniali

L'ordinanza n. 3879 della Cassazione ha inoltre confermato il valore probatorio degli sms

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di Valeria Cianciolo

Legittima la pronuncia di addebito a carico del marito, anche in caso di mancata ammissione delle prove testimoniali, che si limiti a ripresentare la propria ricostruzione dei fatti in relazione alle infedeltà contestategli, senza specificamente contestare i motivi del convincimento pronunciati dai giudici di merito e, quindi, senza allegare in modo circostanziato e specifico le circostanze che intendeva provare rispetto alla valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 3879/2021.

Il caso esaminato
La Corte d'appello rigettava i gravami del marito avverso l'impugnata sentenza del Tribunale che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, aveva addebitato la separazione al marito.
I primi tre motivi del ricorso in cassazione erano tutti concernenti la mancata ammissione delle prove testimoniali ritenuti comunque, in parte infondate, in parte inammissibili.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che le evidenze probatorie sono state oggetto di compiuta valutazione da parte della Corte di merito avendo esaminato nel dettaglio i fatti ed esaminato anche le risultanze istruttorie (gli Sms, i pagamenti per siti di incontri online con donne e fotografie prodotte dall'ex moglie), argomentando in modo idoneo il convincimento espresso ritenendo dimostrati i fatti e non plausibile la versione data dal ricorrente.
La pronuncia si pone nel solco del costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale della decisione impugnata. Al giudice di merito, infatti, spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Il ricorrente in particolare, lamentava la mancata ammissione della prova testimoniale, richiesta anche in appello all'udienza di precisazione delle conclusioni, in relazione all'addebito e alle sue condizioni economiche.

La prova testimoniale
In ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, la Cassazione richiama un principio più volte espresso: "il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento".
Nel processo civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre.
Bisogna ricordare che l'attività istruttoria nei procedimenti di separazione e divorzio assume particolare importanza perché decide l'esito del procedimento: si pensi all'uso invalso nella prassi dei social network e della la messaggistica istantanea che hanno, di fatto, preso il posto dei "tradizionali" mezzi di prova ed è fondamentale per l'avvocato, sostenere le ragioni della parte attraverso elementi di prova quanto più specifici e tra loro coordinati, idonei pertanto a costruire un quadro probatorio complessivo coerente e che non lasci spazio alle eccezioni di controparte.

La valenza probatoria degli sms
Giova qualche richiamo sulla valenza probatoria degli sms che sempre più spesso entrano nei processi aventi ad oggetto la separazione per fondare, in particolare, la richiesta di addebito. Infatti, la violazione dell'obbligo di fedeltà, desumibile da alcuni Sms amorosi pervenuti sul cellulare di un coniuge, giustifica l'addebito quando si pone come causa della crisi coniugale. Come pure l'accertata violazione dell'obbligo di fedeltà, anche mediante i post pubblicati sui social network, giustifica l'addebito della separazione al coniuge responsabile, comportando offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge.
Sul punto, la pronuncia in commento accoglie sostanzialmente l'orientamento della Corte di cassazione, inaugurato con sentenza n. 5141 del 21 febbraio 2019, secondo cui lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è perciò riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime: il disconoscimento dev'essere tempestivo, nonché chiaro, esplicito e circostanziato, non potendosi limitare ad una contestazione generica, bensì dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni."


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