Separazione personale: restituzione del prestito se previsto da una convenzione
È valida ed efficace la convenzione contenuta in una scrittura privata sottoscritta dai coniugi, in un cui è compendiata una ricognizione di debito da parte di uno di essi con assunzione dell'obbligo restitutorio condizionato, nell'an e nel quando, all'evento dello scioglimento della comunione legale instaurata in forza del matrimonio. Tale accordo è frutto dell'autonomia privata e non interferisce con il diritto di separarsi, in quanto il momento dello scioglimento della comunione rappresenta solo un antefatto dell'obbligo restitutorio. Questo è quanto si afferma nella sentenza 1719/2018 del Tribunale di Vicenza.
Il caso. La vicenda trae origine dall'acquisto, da parte di un uomo, di un immobile da adibire a casa coniugale, al pagamento del quale aveva contribuito in parte anche la moglie, per mezzo di suo padre, che aveva consegnato al genero circa 70 milioni delle vecchie lire. Al momento dell'acquisto i coniugi sottoscrivevano un accordo nel quale l'uomo riconosceva l'esistenza di tale debito verso la moglie e si obbligava a restituire l'importo nel caso di scioglimento della comunione legale tra gli stessi coniugi. Molti anni più tardi, poi, i due coniugi si separavano, sicché la donna chiedeva all'ormai ex marito la restituzione di quanto prestatogli in occasione dell'acquisto della casa. Quest'ultimo si opponeva però alla richiesta sottolineando il carattere illecito della convenzione stipulata, la quale poneva «una limitazione ad una delle libertà fondamentali della persona, come il diritto di separarsi, così come il diritto di far cessare la comunione tra i coniugi, diritto personalissimo, che come tale non tollerava alcuna forma di limitazione». La questione finiva così all'attenzione del Tribunale, dinanzi al quale la donna sottolineava la validità e liceità della condizione dedotta nella convenzione, costituendo la somma consegnata una forma di mutuo endofamiliare e non una ipotesi di mutuo soccorso tra coniugi.
La decisione. Oggetto della decisione è dunque la controversa interpretazione della scrittura privata sottoscritta dai due coniugi, contenente una ricognizione di debito da parte del marito con assunzione dell'obbligo restitutorio, subordinato all'evento dello scioglimento della comunione legale instaurata in forza del matrimonio. Ebbene, per il Tribunale si tratta di una convenzione del tutto lecita: «l'accordo, liberamente stipulato dalle parti, è espressione di autonomia privata meritevole di tutela seppur latamente, e di riflesso, incidente su un istituto a rilievo pubblicistico quale il matrimonio». La condizione dello scioglimento della comunione, di fatto avvenuta ex articolo 191 del Cc in virtù della separazione personale, per il giudice segna semplicemente «il momento di esigibilità della prestazione di restituzione gravante sul mutuatario». In sostanza, le parti hanno concluso un mutuo endofamiliare, con obbligo di restituzione eventuale e differito. D'altra parte, conclude il giudice, proprio l'aver predisposto in anticipo le regole pattizie in caso di venir meno della comunione, fa sì che l'attribuzione patrimoniale non possa configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale.
Tribunale di Vicenza – Sezione civile – Sentenza 4 luglio 2018 n. 1719