Civile

Serve l’onere della prova ai fini della validità della notifica fatta in un Comune diverso

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di Mario Piselli

Ai fini della validità della notifica fatta in un Comune diverso da quello di residenza, il notificante ha l'onere di provare di aver preventivamente compiuto le opportune ricerche, presso gli uffici anagrafici o in altre direzioni, quale il luogo di lavoro, in cui reperire le informazioni utili, volte ad accertare il comune di residenza del notificando, e di non esservi riuscito senza colpa alcuna, a onta delle adeguate indagini esperite, dovendo ritenersi, in difetto di tale prova, che la notificazione eseguita in un Comune diverso è affetta da nullità. Lo ha detto la Corte di cassazione con la sentenza n. 8984 del 2015.

La regola da seguire - In caso di mancata notifica ai sensi dell'articolo 139 del Cpc con la consegna in mani proprie, la notifica al destinatario deve essere eseguita con la ricerca nel luogo di abitazione o dove ha l'ufficio o dove esercita l'attività, essendo tali luoghi alternativi l'uno all'altro ma soltanto se essi sono siti nello stesso territorio comunale.

Come già ribadito dalla sentenza 17903/2010, la regola secondo cui, nel caso in cui non sia noto il comune di residenza, la notifica si esegue nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, consente la notifica fuori del comune di residenza del destinatario solo quando quest'ultima sia ignota. Tale ignoranza, però, non ha un connotato meramente soggettivo ma deve rivestire un carattere di oggettività, dovendo essa risultare dopo aver effettuato indagini e ricerche e acquisito, allo scopo, informazioni secondo l'ordinaria diligenza che deve essere valutata secondo la regola generale dell'articolo 1147 del codice civile.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 6 maggio 2015 n. 8984

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