Famiglia

Sì all’adozione se il recupero della capacità genitoriale non avviene in tempi prevedibili e compatibili per il minore

Per la Cassazione attendere all’infinito il recupero dei genitori causerebbe un pregiudizio ai bambini

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di Camilla Vitali

Pur privilegiando il diritto dei minori di crescere con i genitori biologici come sancito dall’articolo 1 della legge 184/1983, il giudice deve rigorosamente accertare «che il recupero della capacità genitoriale, nei genitori che ne sono privi, avvenga in tempi ragionevolmente certi o quanto meno prevedibili e compatibili con l’equilibrata crescita degli stessi minori». Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 16695 del 2020, chiarendo che altrimenti «attenderne indefinitamente gli sviluppi si risolverebbe in un inevitabile pregiudizio per i bambini».

In tal senso si era pronunciato il Tribunale per i minorenni di Brescia che, nel caso esaminato, aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore (mai riconosciuto dal padre) in quanto la psicopatologia della madre non consentiva di formulare una prognosi favorevole in termini di reuperabilità, pregiudicandone irrimediabilmente le sue capacità genitoriali, e non erano percorribili soluzioni alternative.

Decisione completamente rivisitata dal giudice di secondo grado il quale, nel revocare lo stato di adottabilità del minore, aveva rilevato che, pur non potendosi ritenere raggiunta la piena capacità genitoriale della madre «non può comunque escludersi che ciò avvenga in futuro con tempi compatibili con la crescita del minore» atteso l’andamento costantemente positivo delle condizioni di salute raggiunte (che, tuttavia, aveva dato maggiori frutti solo dopo la separazione della madre dal figlio).

La sentenza è stata quindi impugnata dal procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia e dal tutore del minore che, tra gli altri motivi, lamentano, rispettivamente, l’omessa valutazione dell’assenza di prognosi di recuperabilità delle capacità genitoriali materne compatibile con i tempi del bambino e l’aver escluso lo stato di abbandono in assenza di tale prognosi; l’erronea identificazione del miglioramento delle condizioni di salute della madre con un miglioramento delle sue competenze, contestandone in particolare la contraddittorietà laddove si evidenzia come il miglioramento delle condizioni di salute della signora sia stato maggiormente significativo dopo la sua separazione dal bambino.

La Cassazione relativamente a questi motivi ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata vista la genericità delle valutazioni svolte, rilevando in particolare che «il prioritario diritto di crescere nell’ambito della loro famiglia non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per recuperare le proprie difficoltà personali e genitoriali», e quindi anche in caso di incapacità incolpevole, non avendo l’adozione intenti sanzionatori, «permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica».

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