Sì all’azione dei creditori per i beni del diseredato
Se il de cuius disereda (con donazioni o con il testamento) un suo legittimario, i creditori di quest’ultimo possono agire con l’azione surrogatoria al fine di potersi soddisfare sui beni che costituirebbero la quota di legittima del legittimario diseredato qualora questi esercitasse l’azione di riduzione contro le donazioni o il testamento che ledono la sua legittima. È questo il rilevantissimo principio espresso dalla sentenza n. 16623 di ieri, nella quale la Cassazione per la prima volta affronta questa assai controversia materia.
Il caso è, ad esempio, quello del de cuius Tizio che nomina erede il figlio Caio (o gli dona tutto il suo patrimonio) senza lasciare nulla a favore dell’altro figlio Sempronio, sapendo bene che quest’ultimo si trova in una grave situazione debitoria (senza avere i mezzi sufficienti per farvi fronte): se, dunque, egli ricevesse una donazione o un’attribuzione ereditaria, i suoi personali creditori potrebbero approfittare di questo suo incremento patrimoniale per soddisfare le loro ragioni.
Al legittimario che non consegua la quota di legittima la legge concede la cosiddetta azione di riduzione, che è l’azione che si promuove in giudizio per ottenere, con l’impugnazione del testamento e delle donazioni, quando la legge gli riserva come quota di legittima. E’ chiaro che se il legittimario pretermesso rimane inerte e non agisce in riduzione, indirettamente i suoi creditori ne hanno un conseguente nocumento, in quanto il patrimonio del loro debitore non si incrementa in misura pari alla quota di legittima che il legittimario acquisirebbe agendo in riduzione delle disposizioni lesive.
In questa materia, si tratta pertanto di bilanciare due contrapposte esigenze: da un lato, la libertà di esercizio di diritti di natura personale quale è propriamente quello del chiamato all’eredità di accettare o meno l’eredità; dall’altro lato, l’esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori (e, quindi, il diritto al conseguimento dell’effettivo soddisfacimento delle loro legittime ragioni creditorie). Secondo la Cassazione, dunque, al creditore del legittimario deve riconoscersi la titolarità all’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione, al fine di rendere inefficaci le disposizioni lesive della quota di legittima; esercitando in via surrogatoria l’azione di riduzione, i creditori possono pertanto agire per far valere il diritto e l’azione che sarebbero spettati al legittimario.
La sentenza 16623/2019 tiene peraltro a precisare che il riconoscimento ai creditori del legittimario pretermesso dell’esperibilità dell’azione surrogatoria dell’azione di riduzione non contrasta con il consolidato principio, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all’esito del positivo esperimento dell’azione di riduzione: infatti, se tale azione non comporta, in concreto, l’acquisizione di beni da parte del legittimario, l’acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l’azione di riduzione, è «un prius rispetto all’accettazione e al conseguimento dell’eredità» che possono anche non verificarsi.
Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 20 giugno 2019 n.16623