Comunitario e Internazionale

Sì all’obbligo del legale di testimoniare nella causa del cliente

Se il nuovo amministratore delegato della società rinuncia alla riservatezza per provare un reato

L’obbligo di testimoniare in un procedimento a carico di società alle quali un legale ha fornito una consulenza non è una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo se i nuovi manager rinunciano alla segretezza e se è in gioco un bisogno sociale imperativo. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo con la sentenza del 19 novembre, Müller contro Germania (ricorso n. 24173/18), che contribuisce alla generale interpretazione e applicazione della Convenzione per gli aspetti legati alla confidenzialità del rapporto cliente-avvocato.

A rivolgersi alla Corte europea era stato un avvocato tedesco che aveva prestato un’attività di consulenza a società in liquidazione. Il legale, durante il procedimento penale, era stato convocato come testimone: il manager che dirigeva nel momento del procedimento la società aveva rinunciato alla tutela della confidenzialità del rapporto cliente-avvocato, ma non così gli ex dirigenti.

L’avvocato si era quindi avvalso del segreto professionale che, a suo dire, continuava a essere applicabile malgrado la rinuncia del direttore. Il legale era stato condannato a versare un’ammenda e la Corte costituzionale aveva dichiarato irricevibile il ricorso.Così, l’avvocato si è rivolto a Strasburgo che, però, gli ha dato torto. L’articolo 8 della Convenzione tutela la confidenzialità delle comunicazioni. Pertanto, richiedere agli avvocati di svelare informazioni alle autorità giudiziarie delle quali entrano in possesso nell’esercizio della propria funzione costituisce per la Corte un’ingerenza nell’articolo 8. E non solo per il diritto alla segretezza, ma anche per il diritto al rispetto della vita privata nella quale sono incluse le attività professionali.

Chiarita, quindi, l’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione nelle questioni legate alla confidenzialità del rapporto professionale tra cliente e avvocato, la Corte ha osservato, però, che in questo caso, l’ingerenza delle autorità nazionali era necessaria. L’applicazione dell’ammenda al legale era prevista dalla legge e, anche se si erano verificati contrasti giurisprudenziali, non era stato intaccato il principio della certezza del diritto.

Inoltre, la misura sanzionatoria perseguiva un fine legittimo, previsto dallo stesso articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione ossia il mantenimento dell’ordine pubblico e la prevenzione e la punizione di reati. Si tratta - osserva Strasburgo - di bisogni sociali imperativi che, nel caso in esame, oltre a costituire un’eccezione, erano stati giustificati in modo rilevante e sufficiente. Il bilanciamento raggiunto dalle autorità nazionali tra i diversi diritti in gioco - tutela del segreto professionale e accertamento di reati - è stato raggiunto.

Inoltre, il rapporto cliente-legale riguardava alcune società i cui amministratori avevano rinunciato al segreto.Di conseguenza, per la Corte europea, anche considerando che la sanzione era stata proporzionale, non è stata violata la Convenzione.

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