Società

Sì all'esdebitazione anche con una percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati del 13,9 per cento

Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza n. 15246/2022

di Mario Finocchiaro

In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti richiede – ai sensi dell'articolo 142, comma 2, legge fallimentare – che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali. Al riguardo, la definizione di soddisfacimento irrisorio - che giustifica il rigetto della richiesta di esdebitazione – resta parametrata a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter essere ritenuta dal giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con l'ordinanza 15246/2022. Non può affermarsi – così genericamente, come fatto dalla Corte territoriale – ha evidenziato la S.C., che sia irrisoria, in rapporto al passivo nel suo complesso, la percentuale di soddisfacimento dei crediti privilegiati del 13,89 %. A una simile percentuale, infatti, ha evidenziato la S.C., non è pertinente associare in sé e per sé il concetto di completa irrisorietà, neppure in base alla presa a parametro dell'intero passivo.

I precedenti
Ricordate in motivazione, nella pronunzia in rassegna cfr.:
- nel senso che in tema di esdebitazione (istituto introdotto dal Dlgs 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'articolo 142, comma secondo, legge fallimentare, che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante (articolo 1, comma 6, lettera a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'articolo 2740 Cc, è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (articolo 184 legge fallimentare) e fallimentare (articolo 135 legge fallimentare) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (articolo 118, secondo comma, legge fallimentare), Cassazione, sez. un., sentenze 18 novembre 2011, n. 24214, in Corriere del merito, 2012, p. 376, con nota di Travaglino G., Esdebitazione e soddisfacimento parziale dei creditori; e 18 novembre 2011, n. 24215, in Fallimento, 2012, p. 283, con nota di Ferro M., Il parziale soddisfacimento dei creditori nell'esdebitazione; in Giur. comm., 2012, II, p. 757, con nota di Delli Priscoli L., Esdebitazione: concorrenzialità del mercato e specialità della disciplina; in Riv. dir. proc., 2012, p. 1673, con nota di Fradeani F., Sulla «parziale» soddisfazione dei creditori come presupposto per l'esdebitazione; in Diritto fallimentare, 2013, II, p. 153, con nota di Cerrato A., Considerazioni critiche sulla c.d. «teoria estensiva» del «soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali» ex art. 142, capoverso, l.fall., quale presupposto oggettivo per ottenere il beneficio dell'esdebitazione;
- per la precisazione in tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'articolo 142 legge fallimentare (per il quale tale beneficio non può essere concesso "qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"), pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria, Cassazione, ordinanza 27 marzo 2018, n. 7550, in Diritto fallimentare, 2019, p. 894, con nota di Vecchione L., Il requisito soggettivo nel procedimento di esdebitazione.

Sempre in tema di esdebitazione
Sempre in margine all'articolo 142, comma 2, legge fallimentare, si è precisato, altresì, in sede di legittimità:
- l'articolo142, comma 2, legge fallimentare deve essere interpretato nel senso che il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, ferma restando la presenza delle condizioni di cui al comma 1, in presenza di un requisito oggettivo costituito dalla soddisfazione dei crediti in una percentuale non irrisoria e di un requisito soggettivo la cui valutazione è riservata al tribunale ed è fondata sull'esame dei comportamenti collaborativi del debitore, Cassazione, ordinanza 30 luglio 2020, n. 16263;
- l'ambito soggettivo dell'esdebitazione, per quanto circoscritto dall'articolo 142 legge fallimentare, al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione; ne consegue che, al fine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l'avvenuto soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci, Cassazione, ordinanza 30 luglio 2020, n. 16263, in Fallimento, 2021, p. 32, con nota di Spiotta M., Il parametro del soddisfacimento dei creditori ai fini dell'esdebitazione nel caso di fallimento in ripercussione;

Il fallimento del socio accomandatario
- nel caso di fallimento del socio accomandatario, dichiarato in estensione a seguito del fallimento della società, l'esdebitazione può essere concessa a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria; la valutazione della «irrisorietà» del soddisfacimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale non può però limitarsi a considerare quanto sia stato possibile soddisfare con la liquidazione dell'attivo del solo fallimento individuale, Cassazione, sentenza 6 agosto 2016, n. 16620, in Fallimento, 2017, p. 418, con nota di Battaglia R., Società creditrice estinta ed integrazione del contraddittorio nell'esdebitazione fallimentare ex art. 142 l.fall.;

Il soddisfacimento parziale
- la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'articolo 142, comma 2, legge fallimentare, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, Cassazione, sentenze 6 dicembre 2012, n. 21985, in Diritto fallimentare, 2013, II, p. 154, con nota di Cerrato A. , Considerazioni critiche sulla c.d. «teoria estensiva» del «soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali» ex articolo 142, capoverso, l.fall., quale presupposto oggettivo per ottenere il beneficio dell'esdebitazione; 14 giugno 2012, n. 9767, in Fallimento, 2012, p. 1313, con nota di Bosticco P., La suprema corte conferma l'interpretazione meno rigida dei requisiti di ammissibilità dell'esdebitazione. (Nello stesso senso, per i giudici di merito, Appello di Torino, sentenza 4 dicembre 2017, in Giur. it., 2018, p. 1934, con nota di Benincasa D., Esdebitazione e soddisfazione dei creditori - Incentivo o mero presupposto oggettivo?).

Le pronunce di merito
Sulla questione specifica di cui alla pronunzia in rassegna, in sede di merito si è affermato, tra l'altro:
- ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione, il giudice deve accertare se la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta dall'articolo 142, comma 2, legge fallimentare, Appello L'Aquila, sentenza 10 luglio 2019, in Informazione prev., 2019, fasc. 1-2, p. 115;
- ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione è sufficiente che emerga il pagamento parziale almeno di una parte dei crediti esistenti, oggettivamente intesi, secondo una valutazione comparativa - riservata al giudice di merito - della consistenza dei riparti rispetto all'importo globale del passivo, avendo riguardo non solo al numero dei creditori soddisfatti rispetto a quelli ammessi, ma anche alla percentuale di pagamento in concreto realizzata, Tribunale di Como, sentenza 12 ottobre 2016, in Fallimento, 2017, p. 219, con nota di Gabassi G., Esdebitazione e pagamento parziale di parte dei creditori: valutazione del giudice di merito;
- ai fini di concedere l'esdebitazione, vi è ampia discrezionalità del giudice nell'accertamento della sussistenza del requisito oggettivo, relativo al pagamento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, considerata anche la minor incidenza dello stesso rispetto ai requisiti soggettivi che portano a qualificare l'imprenditore come «innocente» e pertanto meritevole della liberazione dai debiti (tanto che, come sottolinea il tribunale, tale oggettivo presupposto risulta ridimensionato sia nell'ambito eurounitario dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla dir. 2019/1023, sia nel codice della crisi (articolo 278 ss.), sia per effetto dell'avvenuta introduzione in seno alla l. n. 3 del 2012 dell'articolo 14 quaterdecies, che disciplina l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente), Tribunale di Udine, sentenza 18 novembre 2021, in Dirittodellacrisi.it ,2021;
- per l'applicazione dell'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente va riscontrata l'assenza in capo al soggetto sovraindebitato di qualsiasi utilità da offrire all'attualità, o secondo previsione attendibile, ai propri creditori; è questo presupposto oggettivo negativo che segna lo spartiacque rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio, ritenuta percorribile anche in presenza di soli flussi finanziari, Tribunale di Ravenna, sentenza 22 luglio 2021, in Dirittodellacrisi.it, 2021;
- il debitore, titolare di un reddito da lavoro, può essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in assenza di beni propriamente liquidabili alla luce dell'introduzione, con la legge n. 176 del 2020, del nuovo articolo 14 terdecies, dell'esdebitazione del debitore incapiente, essendo la nuova norma tesa a valorizzare nel contesto del sovraindebitamento il debitore meritevole tout court, benché non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, Tribunale di Bergamo 14 aprile 2021, in Dirittodellacrisi.it , 2021;
- la sussistenza del requisito della «parzialità dei pagamenti» di cui all'articolo 142, comma 2, legge fallimentare, necessario per essere ammessi al beneficio dell'esdebitazione, è accertata dal giudice di merito, attraverso una valutazione comparativa tra l'ammontare complessivo del passivo e l'entità dei debiti saldati, Appello Brescia, 29 maggio 2013, in Informazione prev., 2013, p. 193;
- ai fini dell'articolo 142, comma 2, legge fallimentare, la percentuale di pagamento del ceto creditorio, a prescindere da quello non soddisfatto, va considerata positivamente nell'ipotesi in cui non sia talmente esigua da essere del tutto trascurabile in rapporto all'ammontare del passivo, Appello Cagliari, 12 aprile 2013, in Riv. giur. sarda, 2016, I, p. 1, con nota di Corrias R., Il presupposto oggettivo dell'esdebitazione dopo l'interpretazione delle sezioni unite;
- la condizione di cui all'articolo 142, comma 2, legge fallimentare ha carattere non già soggettivo, ma oggettivo e subordina la concessione dell'esdebitazione al previo soddisfacimento, almeno parziale, di tutti i creditori concorsuali - siano essi privilegiati ovvero chirografari - a seguito della ripartizione finale dell'attivo, e dunque al riscontro di un comportamento del debitore, sia sostanziale sia processuale, che risulti non solo formalmente corretto, ma anche obiettivamente utile per la massa, Tribunale di Oristano, 30 giugno 2010, in Riv. giur. sarda, 2011, p. 349 con nota di Fercia R., Presupposti oggettivi dell'esdebitazione del fallito e doveri della morale sociale: questioni ermeneutiche aperte, svolgimenti sistematici, ricadute pratiche e ruolo dell'autonomia privata in attesa del pronunciamento delle sezioni unite.

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