Sì all'esdebitazione anche con una percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati del 13,9 per cento
di Mario Finocchiaro
Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza n. 15246/2022

In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti richiede – ai sensi dell'articolo 142, comma 2, legge fallimentare – che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali. Al riguardo, la definizione di soddisfacimento irrisorio - che giustifica il rigetto della richiesta di esdebitazione – resta parametrata a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti...