Si paga la Tari per la sola occupazione dell'area scoperta indipendentemente dall'uso
La Tari ha sostituito prima la Tarsu e, successivamente, la Tia e la Tares, conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria
La Tari è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; ci sono poi deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n.17564/23.
La decisione della Ctr Lazio
Alla base della vicenda il Comune di Ciampino che ha appellato la sentenza della Ctr Lazio che aveva dato ragione al contribuente sulla non debenza della Tari su un'area occupata. In particolare i giudici di seconde cure hanno evidenziato che i l luogo interessato al tributo risultava costituito da un'area adibita esclusivamente a deposito di materiale cartaceo tenuto in custodia presso la società fino allo smaltimento da parte di ditte all'uopo incaricate e che le superfici ove erano stoccati gli archivi cartacei non potevano essere considerate neppure potenzialmente produttive di rifiuti.
La sentenza della Cassazione
L'ente locale ha proposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 641, della legge n. 147/2013, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3), del cpc, per essere la decisione della Ctr in contrasto con il principio fondante della legge istitutiva della Tari che prevede come presupposto del tributo il mero possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani indipendentemente dal fatto che tali rifiuti vengano o meno prodotti. Il ricorso è stato accolto.
In particolare - si legge nella sentenza - la Tari ha sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti e imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di Tarsu e, successivamente, di Tia e Tares), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L'imposta è dovuta, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. La debenza del tributo di cui si discorre, secondo la disciplina di cui al Dlgs 507/1993, sussiste dunque ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente.