Sì alla prescrizione se il ricorso è ammissibile perché la giurisprudenza è spaccata
Non può essere considerato inammissibile il ricorso per cassazione se il problema di fondo non può contare per la sua soluzione su una giurisprudenza consolidata ma, al contrario il tema è oggetto di un contrasto: la non manifesta infondatezza apre la strada dunque alla rilevazione della prescrizione maturata nel corso del giudizio. La Corte di cassazione, con la sentenza 30627 ricorda che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso è un passo particolarmente delicato e il giudice di legittimità deve farlo in maniera non arbitraria. Per la pronuncia di inammissibilità dei motivi, mera o manifesta, il giudice è tenuto a fare una serie di valutazioni che la Suprema corte non manca di ricordare. Per quanto riguarda i motivi con i quali si lamenta l'inosservanza o un'errata applicazione della legge è necessario valutare se l'errore non sia invece stato commesso proprio dal ricorrente nell'interpretare la norma posta alla base del ricorso. E certamente si sbaglia quando: si invoca una norma inesistente nell'ordinamento, si nega l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una disposizione di legge o si ripropone una questione già costantemente decisa dalle Sezioni unite in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente senza fornire motivi nuovi a sostegno della propria tesi.
I giudici precisano anche il lavoro che il giudice di legittimità deve fare quando nel mirino della difesa entra la motivazione che si presume viziata. In tal caso l'inammissibilità può scattare se le critiche sono prive di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, quando alla motivazione contestata nel ricorso si attribuisce un contenuto letterale, logico e critico del tutto diverso da quello reale. Il “riassunto” della Cassazione sui motivi di inammissibilità, precisano i giudici della seconda sezione penale, è quanto mai doveroso in considerazione della delicatezza del tema esaminato e delle sue possibili ricadute innanzitutto sui principi dell'equo processo e della certezza del diritto dettati dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e dalla Costituzione.
Tutele che sarebbero violate, nel caso di una non corretta lettura, in un sistema nel quale la prescrizione, non dipende solo dal decorso del tempo e dal susseguirsi di eventi che possono sospenderla o interromperla, ma anche dalla corretta valutazione del giudice della fondatezza dei motivi di ricorso. Dall'elencazione dei casi è evidente che non può essere considerato inammissibile, come era invece avvenuto, nel caso esaminato un ricorso la cui definizione presupponga la soluzione di un problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità. E detto questo la Cassazione annulla la sentenza della Corte d'Appello e dichiara la prescrizione del reato.