Sì a registrazione del nome di persona famosa se non lede i diritti di marchi rinomati
La notorietà della persona giustifica la registrazione del suo nome come marchio, ma va escluso lo sfruttamento parassitario della notorietà di altro segno o il rischio che quest’ultimo possa essere danneggiato sul mercato
Elettra Lamborghini può depositare come marchio il proprio nome e cognome solo se si accerta che la registrazione non lede i diritti della nota casa automobilistica di famiglia.
La prima sezione della Cassazione civile con l’ordinanza n. 18675/2025 ha annullato la sentenza della Commissione dei Ricorsi - contro il provvedimento dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - che ad aprile scorso aveva respinto l’opposizione di Lamborghini Spa contro la registrazione del marchio “Elettra Lamborghini”.
Il ricorso per cassazione punta a sostenere che non vi sia stato un corretto giudizio sui rischi che un marchio di rinomanza può soffrire a fronte della registrazione di un altro marchio che sia confondibile col primo o sull’ipotesi che il nuovo marchio possa sfruttare in modo parassitario la notorietà di quello precedente.
La decisione annullata
La Commissione confermava la decisione dell’Ufficio secondo cui la notorietà del nome della richiedente integrasse gli estremi del giusto motivo rilevante ai fini della limitazione dell’ambito della tutela riconosciuta ai marchi che godono di rinomanza. Dando di fatto de plano rilevanza al fatto che il marchio fosse corrispondente al nome e cognome della richiedente. Ma Come indica la Cassazione nessuno di questi presupposti era sufficiente a escludere il doveroso esame, sia delle eventuali ricadute negative sull’affidabilità agli occhi del consumatore medio del marchio automobilistico “rinomato”, sia sull’indebito vantaggio derivante dalla registrazione di un marchio assimilabile a uno notorio sul mercato. Infatti, anche l’asserita assenza di rischi di confusione tra i due marchi non può fondarsi - senza valutazione prognostica - sulla sola circostanza che interessino settori merceologici distinti.
La Cassazione annulla quindi la decisione della Commissione competente in materia indicandone le lacune da colmare, come quella di aver applicato solo l’articolo 8 del Cpi che consente la registrazione del nome di persona in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ma non regola, a differenza dell’articolo 12 dello stesso Codice, i conflitti con marchi già registrati.