Sì alla richiesta di ulteriori danni entro 10 anni dalla condanna generica in sede penale
Non sono ancora prescritti i danni patiti e richiesti a titolo di risarcimento all'allora Montedison a seguito della tragedia della Val di Stava: quando una valanga di fango proveniente da bacini di attività mineraria, nell'estate 1985, determinò la morte di 268 persone travolgendo case, hotel e stabilimenti d'impresa. Ieri la Cassazione con l'ordinanza n. 4318 riconferma il diritto - in sede civile - di chiedere e precisare le voci di danno patite da uno degli abitanti del Comune di Tesero. Diritto che i giudici civili di merito avevano limitato a quanto già deciso nella condanna generica al risarcimento contenuta nella sentenza penale contro la Montedison. In quella sede fu accordato un risarcimento pari - oggi - a oltre 1milione e 300mila euro per il danno morale legato alla perdita di dieci congiunti e il lucro cessante per la distruzione dell'Albergo Rio Stava, mentre successivamente il danneggiato chiedeva - in sede civile - il riconoscimento di 60 miliardi di lire per danno biologico e danno patrimoniale "emergente" legato alla proprietà dell'albergo distrutto e ad altra attività economica svolta con il fratello per la produzione di bibite.
Il rilievo della Cassazione - La sentenza, ora cassata dai giudici di piazza Cavour, aveva affermato che le voci di danno riconosciute al ricorrente anche attraverso il versamento di provvisionali, fossero le sole risarcibili essendosi prescritto in 5 anni dal passaggio in giudicato della relativa decisione penale il diritto di agire in sede civile per la sofferenza inflitta alla propria vita di relazione dalla morte contemporanea di così tanti congiunti e per i mancati guadagni. L'applicazione della prescrizione quinquennale è errata a seguito di una non corretta lettura dell'articolo 2953 del Codice civile. Infatti, chiarisce la Cassazione che la prescrizione decennale prevista dalla norma si applica anche alla condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile, contenuta nella sentenza definitiva pronunciata nel processo penale. A meno che il giudice penale non delimiti espressamente le voci risarcibili.
Dalla costituzione di parte civile, in definitiva, emerge la volontà di vedersi risarcire per quanto complessivamente patito. Cioè il giudice civile non è limitato da quanto specificatamente dedotto nell'atto di costituzione di parte civile, ma si estende a tutti i danni comunque conseguenti al reato accertato e per cui è stata disposta la condanna dei responsabili. Inoltre, nessuna rilevanza va data a quanto percepito ai fini della ricostruzione dalla Provincia autonoma di Trento. Mentre rilevano le provvisionali già liquidate dal giudice penale in favore del ricorrente.
Cassazione – Sezione III civile - Ordinanza 14 febbraio 2019 n. 4318