Sì a sequestro preventivo per traffico di influenze illecite se il concorso in abuso d'ufficio non è formalizzato
L'intermediazione illecita mantiene la sua autonomia fino alla definizione dell'imputazione per fattispecie che l'"assorbono"
La Cassazione conferma il sequestro preventivo di 212mila euro a carico della ricorrente, accusata di aver concorso con il proprio compagno all'illecita intermediazione per l'acquisto – al costo di oltre un miliardo di euro - di mascherine da parte del Commissario straordinario per l'emergenza Covid19. Dispositivi di protezione individuale da acquistare con "urgenza" quindi in deroga alle normali regole delle gare pubbliche. I beni oggetto della vicenda erano risultati poi non a norma e anzi pericolosi. In particolare la sentenza n. 27476/2022 respinge il ricorso che contestava la tenuta dell'imputazione per traffico di influenze illecite ai fini dell'applicazione della misura cautelare.
Il concorso in altri reati
Sosteneva la ricorrente che il reato previsto dall'articolo 346 bis del codice penale non è contestabile autonomamente nell'ambito dell'accertamento della responsabilità per aver concorso in episodi di corruzione o di abuso d'ufficio, cioè il reato di cui è accusato il Commissario straordinario che in base ai propri poteri starordinari ha dato il via libera all'acquisto delle mascherine.
La Cassazione risponde che al contrario l'attuale imputazione di traffico di influenze è valido presupposto del sequestro preventivo in quanto in tale fase cautelare non è ancora definita la contestazione del reato di abuso d'ufficio nei confronti del Commissario straordinario, in cui potrebbe ravvisarsi il concorso della ricorrente.
Come dice la Suprema corte a voler seguire il ragionamento della ricorrente si arriverebbe al paradosso per cui le ipotesi di intermediazione illecita in pendenza dell'accertamento di concorso in altri reati resterebbe di fatto impunita.
Sull'abuso d'ufficio
Infine, la Cassazione fa notare che solo in caso di concorso in alcuni più gravi reati commessi dal pubblico uifficiale, quale la corruzione, la norma prevede per il traffico di influenze illecite l'assorbimento nel reato più grave a cui il mediatore abbia appunto partecipato.
E visto che la norma, tra i reati che assorbono quello dell'articolo 346 bis, non indica l'abuso d'ufficio, va rilevato che nella fattispecie concreta è proprio questo il delitto su cui si svolgono le indagini. Di conseguenza, anche in caso di concorso nel reato previsto dall'articolo 323 del Codice l'imputazione per l'intermediazione illecita resterebbe in piedi.